Graduatoria concorsuale definitiva: tardiva l’impugnazione, improcedibile il ricorso originario (TAR Lazio n. 2400 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La graduatoria definitiva di merito adottata all’esito dello scioglimento della riserva sui posti accantonati non costituisce atto meramente confermativo della graduatoria provvisoria, ma provvedimento di rinnovata valutazione sostanziale che la sostituisce integralmente. Essa è pertanto autonomamente lesiva e deve essere impugnata nel termine di 60 giorni decorrente dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia fiscale, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007. La mancata impugnazione tempestiva rende irricevibile il ricorso per motivi aggiunti e determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo diretto contro gli atti superati.

Il Fatto

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria. Il bando prevedeva un’unica fase selettiva, consistente in un questionario a risposta multipla di 70 quesiti, con punteggio pari a +0,43 per la risposta esatta, 0 per la risposta mancante e -0,08 per la risposta errata; soglia di superamento fissata a 21/30.

La ricorrente, candidata per la Regione Lazio, ha conseguito il punteggio di 21,67, collocandosi tra gli idonei non vincitori e, nella graduatoria finale, alla posizione 2944. Ha impugnato la graduatoria e gli atti presupposti deducendo l’ambiguità dei quesiti 11, 34 e 46 e l’erroneità delle risposte considerate esatte, chiedendo la neutralizzazione dei quiz e la rideterminazione del punteggio. Nelle more del giudizio l’Amministrazione ha pubblicato una nuova graduatoria definitiva, poi impugnata con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via logicamente preliminare il ricorso per motivi aggiunti, dichiarandolo irricevibile per tardività. La graduatoria definitiva di merito, pubblicata il 9 agosto 2024, è stata impugnata con atti notificati il 27 aprile 2025, quindi ben oltre il termine di 60 giorni.

Non convince la tesi della ricorrente secondo cui la rettifica sarebbe stata “mascherata” nel sito istituzionale dell’Agenzia sotto la diversa denominazione di graduatoria definitiva, con conseguente impossibilità di conoscerne l’esistenza. Il TAR richiama l’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007, per cui la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ove prevista. Era dunque sufficiente la pubblicazione nella sezione dedicata del sito, come regolarmente avvenuto per tutte e tre le graduatorie.

Il Collegio valorizza il contenuto degli atti pubblicati il 13 e il 24 maggio 2024, nei quali era espressamente rappresentato che tredici candidate avevano chiesto l’accesso alla prova asincrona ai sensi dell’art. 7, comma 7, del d.P.R. n. 487/1994 e che, non avendo ancora sostenuto la prova scritta, si disponeva l’accantonamento di tredici posti. La graduatoria pubblicata era quindi, per stessa dichiarazione dell’Amministrazione, un provvedimento provvisorio destinato a essere sostituito all’esito dello scioglimento della riserva.

La nuova graduatoria non può essere qualificata come atto meramente confermativo o non refluente sulla sfera del singolo candidato. Richiamando un proprio precedente sulla medesima procedura (Tar Lazio Roma 10755/2025), il TAR osserva che l’Agenzia ha proceduto non alla mera correzione di errori materiali, ma a una rinnovata valutazione di carattere sostanziale, con riesame delle riserve e dei titoli di preferenza e con l’inserimento in graduatoria di un candidato precedentemente estromesso. Da ciò l’autonoma lesività dell’atto e la sua necessaria impugnazione nei termini.

Discende da tale conclusione la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse: la graduatoria del 9 agosto 2024 ha sostituito a tutti gli effetti quella del 13 maggio 2024, rettificata il 24 maggio 2024, sicché nessuna utilità potrebbe trarre la ricorrente dall’annullamento di quest’ultima. Le spese sono integralmente compensate tra le parti, in ragione del carattere meramente processuale della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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