Silenzio inadempimento sul riconoscimento del titolo estero di sostegno (TAR Lazio n. 2265 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il silenzio inadempimento la mancata conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, quando l’interessato abbia presentato formale istanza e sia decorso il termine di legge senza alcun provvedimento dell’amministrazione. Il termine per provvedere si desume dal d.lgs. n. 206/2007, che all’art. 16, comma 6, fissa in tre mesi il periodo per l’adozione del provvedimento di riconoscimento e al comma 2 prevede trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione. Il termine complessivo approda quindi a quattro mesi, in caso di richiesta di integrazioni. L’inerzia dell’amministrazione è illegittima e impone la condanna a provvedere in via espressa, con nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza. L’eventuale diniego deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato in data 24 giugno 2024 una domanda al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Il titolo è funzionale all’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico.

Decorso il termine di legge senza alcuna risposta, il ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento e per la condanna dell’amministrazione a provvedere. Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dei presupposti del silenzio inadempimento. Per ritenere sussistente l’obbligo di provvedere sono necessari e sufficienti due elementi: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza alcun pronunciamento dell’amministrazione. Entrambi risultano integrati nel caso di specie.

La domanda è stata presentata il 24 giugno 2024 e il Ministero non ha ancora provveduto. La condotta omissiva viola il termine generale di trenta giorni della legge n. 241 del 1990 e, soprattutto, la disciplina speciale dettata in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Il Collegio richiama l’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, secondo cui l’autorità competente provvede sul riconoscimento con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerti la completezza della documentazione esibita e ne dia notizia all’interessato, richiedendo ove necessario le integrazioni. Da qui il Collegio ricava che il termine complessivo entro cui l’amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo approda al massimo a quattro mesi, in caso di eventuale richiesta di integrazioni.

Gli atti di causa dimostrano che il Ministero è rimasto inerte rispetto all’obbligo di provvedere, senza che risultino richieste di integrazione della domanda. Si perfeziona così la fattispecie illegittima del silenzio inadempimento oggetto del giudizio. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, mediante emanazione di un provvedimento espresso.

Per il caso di persistente inadempienza viene nominato commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà nel termine di novanta giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Sia l’amministrazione sia il commissario devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, come affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, nonché ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del dicembre 2022. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con distrazione al difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *