Improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Campania n. 224 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, improntato al principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato solo ad iniziativa del soggetto che si assume leso e resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso. Ne deriva che, se il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla definizione del giudizio, il giudice non può decidere nel merito e deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., presuppone invece che l’operato successivo della pubblica amministrazione sia integralmente satisfattivo dell’interesse azionato. L’improcedibilità postula una situazione nuova, di fatto o di diritto, che renda certa e definitiva l’inutilità della sentenza.
Il Fatto
Una società acquirente di un’area agricola ne chiedeva la destinazione a cimitero per animali da affezione, ottenendo nel 2007 il relativo permesso di costruire. Nel corso degli anni l’attività veniva attuata e perfezionata, con comunicazione di fine lavori, segnalazioni certificate di inizio attività e attestazioni comunali di conformità urbanistica e di agibilità dei locali accessori.
Nel marzo 2023 il Comune avviava d’ufficio un procedimento di autotutela, che si concludeva con il rigetto dell’autorizzazione paesaggistica, l’annullamento del permesso di costruire del 2007 e un’ordinanza di rimozione delle opere. La società e il suo legale rappresentante impugnavano tali atti davanti al TAR Campania, deducendo plurimi motivi di illegittimità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, nelle more del giudizio, è stata depositata una nota con cui la parte ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla definizione della controversia. La questione giuridica attiene quindi agli effetti di tale dichiarazione sul processo.
Il Tribunale richiama la distinzione tra improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse e cessazione della materia del contendere. La prima opera quando la nuova conformazione del rapporto tra amministrazione e amministrato non soddisfa integralmente il ricorrente; la seconda si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela del tutto satisfattivo dell’interesse azionato. A sostegno sono citate TAR Napoli, sez. V, n. 4051 del 2016, TAR Bari, sez. I, n. 869 del 2016 e TAR Roma, sez. III, n. 6410 del 2016.
Il Collegio ribadisce poi il principio della domanda: il giudice adito non ha alcuna possibilità di decidere nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più interesse all’annullamento degli atti gravati. Richiama TAR Campobasso, sez. I, n. 149 del 2021, Cons. Stato, sez. V, n. 4913 del 2012 e Cons. Stato, sez. IV, n. 3848 del 2016.
La dichiarazione di improcedibilità presuppone una situazione nuova che renda certa e definitiva l’inutilità della pronuncia, per essere venuta meno l’utilità della decisione per il ricorrente, come affermato da Cons. Stato, sez. II, n. 3260 del 2021. Nel caso concreto, la nota depositata il 27 gennaio 2026 esprime il venir meno dell’interesse al ricorso.
Il gravame è pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., con richiamo a Cons. Stato, sez. III, n. 3061 del 2018, sez. V, n. 4290 del 2018, sez. IV, n. 4310 del 2018 e TAR Lazio, sez. II, n. 4514 del 2016. La natura processuale della decisione giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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