Mancata fruizione carta docente non esonera l’amministrazione dal pagamento (TAR Campania n. 4734 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione. Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 convertito nella legge n. 30/1997, è condizione necessaria e sufficiente per la proposizione del ricorso. Qualora il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio sia decorso per l’inerzia dell’amministrazione, quest’ultima è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario della prestazione, con interessi legali, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria. L’amministrazione non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento, né la mancanza di fondi in bilancio o di disponibilità di cassa costituisce legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo indeterminato, agiva in ottemperanza avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito dopo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Nola, Giudice del Lavoro, che aveva accertato il diritto alla carta elettronica del docente per cinque anni scolastici (dal 2019/2020 al 2023/2024), per un importo complessivo di € 2.500,00. L’amministrazione non aveva proposto impugnazione e la sentenza era passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nessun adempimento era intervenuto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, verificata la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era stata ritualmente notificata e risultava decorso infruttuosamente il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Non essendo stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni.

Quanto alla circostanza che il termine di fruizione del beneficio (due anni dalla pubblicazione della sentenza) fosse medio tempore decorso, il Collegio ha precisato che l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo. La natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria impone tale soluzione, tanto più che il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla parte ricorrente ma è imputabile alla condotta omissiva dell’amministrazione, che non può trarre vantaggio dalla propria inerzia.

In accoglimento della domanda, è stato nominato sin da ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, affinché provveda all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione e pagamento. Il Collegio ha chiarito che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.

È stata invece respinta la domanda di condanna alle astreintes, non ritenuta equa nel caso di specie. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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