Giovani agricoltori in s.r.l.: sufficiente il ruolo nel c.d.a. senza delega totale (TAR Emilia-Romagna n. 303 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle società a responsabilità limitata operanti in agricoltura, il requisito del pieno potere decisionale del giovane agricoltore, richiesto dal punto 4.6.3 del bando unico regionale PSR 2014-2020, non impone l’amministrazione unica né la delega gestoria totale in favore del giovane. La clausola che vieta previsioni statutarie limitative della responsabilità dell’amministratore-giovane agricoltore non è violata dalla mera deliberazione a maggioranza del consiglio di amministrazione, che costituisce la normale regola di funzionamento dell’organo collegiale. Il criterio testuale del bando esige che le decisioni del giovane non possano essere inficiate dagli ulteriori soci, non che non possano essere incise dagli altri amministratori. L’Amministrazione non può sostituire al criterio della lex specialis un parametro più restrittivo, non ricavabile dal testo, senza incorrere in eccesso di potere per travisamento dell’assetto societario.

Il Fatto

Una società agricola a responsabilità limitata ha impugnato la determinazione con cui la Regione Emilia-Romagna ha dichiarato non ammissibile la domanda di sostegno presentata nell’ambito del bando unico regionale 2021 per i tipi di operazione 6.1.01 e 4.1.02, destinati al primo insediamento dei giovani agricoltori. La domanda riguardava la socia di maggioranza al 51 per cento, presidente del consiglio di amministrazione e titolare della rappresentanza della società.

La Regione ha fondato la non ammissione su un’unica ragione: l’asserita assenza del pieno potere decisionale in capo alla giovane agricoltrice, perché lo statuto prevedeva un consiglio di amministrazione di tre membri deliberante a maggioranza, al quale erano attribuiti tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria. Da ciò l’Amministrazione ha desunto che gli altri amministratori avrebbero potuto condizionare le decisioni della giovane. Sono stati impugnati anche il preavviso di rigetto, la graduatoria regionale e, in via subordinata, la stessa clausola di bando.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal dato testuale del punto 4.6.3, che per le s.r.l. richiede la qualità di socio di maggioranza e l’affidamento statutario dell’amministrazione e della rappresentanza, precisando che la responsabilità dell’amministratore-giovane agricoltore non può essere limitata da previsioni statutarie che concentrino su altri amministratori specifiche responsabilità gestionali o operative. Il criterio è dunque la non inficiabilità delle decisioni da parte degli ulteriori soci, non la loro insindacabilità da parte degli altri amministratori.

La Regione ha sostituito a questo criterio un parametro diverso, ricavando dalla sola presenza di un consiglio deliberante a maggioranza l’inidoneità dell’assetto societario. La distinzione non è nominalistica: gli amministratori compongono l’organo gestorio e concorrono alla formazione della volontà collegiale; gli ulteriori soci esprimono la componente proprietaria, rispetto alla quale il bando intende evitare che il giovane sia amministratore solo apparente. Lo conferma la stessa clausola, che considera sufficiente la qualità di membro del consiglio di amministrazione proprio nell’ipotesi in cui tale organo sia presente.

Il Collegio richiama il principio della prevalenza del dato testuale nella lettura della lex specialis, già affermato dal Cons. Stato, Sez. VI, n. 3451 del 2025 e dal Cons. Stato, Sez. III, n. 1635 del 2018, e segnala la sostanziale conformità di Cass. civ., Sez. V, n. 15156 del 2026. Il bando non impone, dunque, un modello di amministrazione individuale.

Nel caso concreto nessuna clausola statutaria attribuiva agli altri soci o amministratori poteri di veto o di gestione esclusiva. La giovane deteneva il 51 per cento del capitale, disponeva del controllo assembleare sulla nomina e sulla revoca degli amministratori, era presidente del consiglio e titolare della rappresentanza generale; la cessazione di un solo amministratore comportava la decadenza dell’intero organo. La deliberazione a maggioranza è la normale regola dell’organo collegiale e non integra alcuna limitazione statutaria della responsabilità. Il primo motivo è accolto; l’illegittimità derivata travolge la graduatoria nel punto in cui colloca la domanda tra quelle non ammissibili. La censura subordinata resta assorbita, così come l’eccezione di tardività. La domanda risarcitoria non è definibile allo stato, dovendo l’Amministrazione rideterminarsi; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *