Carta docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lazio n. 2187 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., è esperibile per conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, purché la sentenza sia stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione con le formalità richieste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo. All’accoglimento occorre altresì il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, convertito con modificazioni, fra la notifica del titolo e quella del ricorso per ottemperanza. Accertata la persistente inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere entro termine perentorio e, ove richiesto, nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, senza liquidare alcun compenso quando l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente, ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza con cui è stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, ossia la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il giudice ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’immediata attivazione della carta, con una provvista di euro 500,00 per ciascun anno di servizio accertato, oltre alle spese di lite.

La sentenza, notificata presso la sede reale dell’Amministrazione con le formalità del codice di procedura civile e passata in giudicato come da attestazione prodotta, è rimasta ineseguita. La ricorrente ha quindi adito il TAR Lazio con ricorso notificato e depositato il 14 agosto 2025, lamentando l’inottemperanza. L’Amministrazione si è costituita formalmente con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza. La sentenza era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione, con modalità idonee ad attribuirle efficacia di titolo esecutivo. Era inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni tra quella notifica e la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza.

Nel merito, la Corte ha rilevato che non era controverso tra le parti il mancato adempimento del giudicato. Di qui l’ordine all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo, corrispondendo le somme giudizialmente dovute entro il termine perentorio indicato in dispositivo.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale competente per la materia. Il commissario, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari. Nessun compenso è stato liquidato, rientrando l’onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

Le spese del giudizio sono state regolate secondo il criterio della soccombenza, con liquidazione comprensiva delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, purché debitamente documentate. Il Collegio ha richiamato, sul punto, propri precedenti della medesima Sezione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *