Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse in materia di permesso di soggiorno temporaneo (TAR Emilia-Romagna n. 1331 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso davanti al giudice amministrativo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando, dopo la reiezione della domanda cautelare, la parte ricorrente non compaia alle udienze pubbliche, non depositi memorie o documenti e non manifesti alcuna utilità concreta e attuale alla decisione di merito. Il comportamento processuale inerte della parte può essere valutato dal giudice, ai sensi degli artt. 64, comma 4, c.p.a. e 116, comma 2, c.p.c., come argomento di prova della sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. L’onere di rappresentare le ragioni della persistenza dell’interesse alla decisione grava sulla parte ricorrente, in base al principio di leale collaborazione tra parti e giudice per la realizzazione della ragionevole durata del processo.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino del Senegal, impugnava il provvedimento del 30 luglio 2021 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Forlì-Cesena aveva rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo ex art. 103, comma 2, d.l. n. 34/2020. Il diniego era motivato dalla mancata produzione, nel termine assegnato, della documentazione relativa all’idoneità alloggiativa: l’alloggio indicato dall’ospitante risultava occupato da un numero di persone superiore al massimo consentito dall’attestazione. Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 103 d.l. n. 34/2020 e della circolare ministeriale del 30 maggio 2020, assumendo che il requisito alloggiativo non sarebbe stato richiesto nella procedura di emersione. La domanda cautelare veniva respinta con ordinanza del novembre 2021, che motivava espressamente sulla non accoglibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR rileva che, dopo la fase cautelare risalente al novembre 2021, la parte ricorrente non aveva posto in essere alcuna attività processuale: nessun atto, nessuna memoria, nessun documento risultava depositato. La causa, iscritta nel ruolo aggiunto finalizzato allo smaltimento dell’arretrato, veniva chiamata all’udienza pubblica del 9 aprile 2025, ove compariva la sola Avvocatura dello Stato, e successivamente all’udienza del 5 novembre 2025, ove nuovamente nessuno compariva per la parte ricorrente.

Il Collegio sottolinea che l’iscrizione nel ruolo aggiunto, funzionale alla verifica della persistenza di un interesse processuale concreto e attuale, postula una fattiva collaborazione del Foro. In base al principio di cui all’art. 2 c.p.a., sarebbe stato onere della parte rappresentare motivatamente le ragioni idonee a rendere comprensibile la persistenza di un’utilità attuale e concreta alla pronuncia di merito.

La Corte desume la sopravvenuta carenza d’interesse da elementi univoci: l’assenza di qualsiasi atto processuale successivo al 2021; la mancata comparizione alle due udienze pubbliche; la natura del provvedimento impugnato, destinato a dispiegare effetti temporanei e a essere rapidamente superato dalle successive vicende amministrative; il giudicato cautelare sfavorevole; l’assenza di domanda risarcitoria o di riserva di proporla.

Sulla base degli artt. 116, comma 2, c.p.c. e 64, comma 4, c.p.a., il comportamento processuale della parte può essere valutato come argomento di prova, e l’art. 84, comma 4, c.p.a. espressamente consente di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso la sopravvenuta carenza d’interesse. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 64 c.p.c.

Tutte le 10 sentenze sull'art. 64 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *