Emersione lavoro irregolare, rigetto per inerzia e mancati requisiti reddituali (TAR Lazio n. 2191 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione del lavoro irregolare ex art. 103 d.l. n. 34/2020, il rigetto dell’istanza è legittimo quando il datore di lavoro non dimostri, nel corso del procedimento, i requisiti reddituali prescritti dall’art. 9, comma 1, d.m. 27 maggio 2020 e resti inerte di fronte ai preavvisi di rigetto. La condotta omissiva del datore di lavoro, protratta nonostante l’avviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990 che ne annunciava la conseguenza, integra il presupposto del provvedimento negativo, che l’amministrazione adotta correttamente in assenza della prova dei requisiti di legge. Il giudice amministrativo, rilevata la mancata dimostrazione dei presupposti dell’istanza, respinge il ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugna il provvedimento dello Sportello Unico Immigrazione di Roma che ha respinto l’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare presentata dal proprio datore di lavoro ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020. Deduce la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, il grave ritardo nella conclusione della procedura e l’eccesso di potere per erronea presupposizione, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, chiedendo il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La domanda cautelare è stata respinta. Nel corso del giudizio il Collegio ha sollevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il dubbio sulla permanenza dell’interesse alla decisione, essendo emerso che il ricorrente aveva medio tempore ottenuto un permesso di soggiorno per protezione speciale. Assegnati i termini per memorie, nessuna parte ha replicato; il Tribunale ha quindi esaminato il merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto che il ricorrente non ha impugnato l’ordinanza cautelare né ha depositato osservazioni sulla questione di rito rilevata d’ufficio. Su questa base passa all’esame del merito e rigetta il ricorso, spostando l’attenzione dalla vicenda processuale al difetto dei presupposti sostanziali dell’istanza.

Il punto centrale è che, nel corso del procedimento amministrativo, non è stata dimostrata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e procedibilità della domanda di emersione previsti dall’art. 9, comma 1, d.m. 27 maggio 2020. Il Tribunale qualifica come condotta inerte la reiterata mancata presentazione, da parte del datore di lavoro, della documentazione necessaria per la stipula del contratto di soggiorno e per il rilascio del nulla osta al permesso di soggiorno.

A sostegno di questa lettura il Collegio richiama il parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, emesso in fase consultiva, secondo cui dagli accertamenti presso l’amministrazione finanziaria il datore di lavoro non possiede il reddito imponibile richiesto per l’assunzione del lavoratore, come prescritto dalla normativa richiamata.

Il Tribunale ricostruisce poi il percorso procedimentale: lo Sportello Unico aveva notificato la richiesta di inoltro della documentazione mediante comunicazione del marzo 2022 agli indirizzi di posta elettronica eletti in domanda e al difensore allora nominato, con avviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990 che la mancata o parziale trasmissione avrebbe comportato il rigetto. Nulla è stato trasmesso. Anche dopo un ulteriore formale preavviso di rigetto, conosciuto quantomeno in sede di ricorso, non è seguita alcuna produzione documentale.

Ne consegue che, in assenza della dimostrazione dei requisiti reddituali del datore di lavoro e dell’esistenza del pregresso rapporto di lavoro irregolare da sanare, l’amministrazione ha correttamente adottato il provvedimento di rigetto. Le censure di eccesso di potere e di violazione del contraddittorio procedimentale risultano infondate: il preavviso è stato emesso e la condotta omissiva è rimasta imputabile alla parte. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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