Danno erariale da mancato riversamento dei compensi per attività extrasistituzionale non autorizzata (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 160 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il pubblico dipendente che svolga attività extralavorativa in assenza di autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza è tenuto a riversare a quest’ultima i compensi percepiti. L’omissione del versamento, ai sensi dell’art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165/2001, integra responsabilità erariale e si configura come danno da mancata entrata, di natura risarcitoria e restitutoria. Il regime si applica anche alle attività non autorizzabili a monte, in coerenza con la ratio della disciplina e con gli artt. 97 e 98 Cost. La giurisdizione contabile è espressamente prevista dalla legge.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, ha citato in giudizio un Caporale Maggiore Capo dell’Esercito Italiano in servizio presso un reggimento logistico, per sentirlo condannare al pagamento di euro 16.481,02 in favore del Ministero della Difesa, oltre rivalutazione e interessi.
L’attività istruttoria, avviata da una notizia di danno trasmessa dalla Guardia di Finanza, ha accertato lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo occasionale e attività promozionale non autorizzate né dichiarate, nel periodo 2014-2024, remunerate anche mediante voucher. Il convenuto, contumace, in sede di audizione aveva ammesso la violazione e si era dichiarato disponibile alla rifusione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara in premessa la contumacia del convenuto e rileva che, pur potendosi in astratto configurare la prescrizione di alcune poste anteriori al quinquennio, tale profilo non è rilevabile d’ufficio, secondo pacifica giurisprudenza contabile.
Nel merito, la condotta illecita è accertata e ammessa; l’elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo, avendo il convenuto dichiarato di essere consapevole dell’illecito. Il nesso causale con il pregiudizio subito dall’amministrazione di appartenenza è ritenuto non revocabile in dubbio.
Il fondamento normativo è individuato nell’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001, richiamato insieme alla disciplina speciale dell’ordinamento militare (artt. 894, 895 e 896 d.lgs. n. 66/2010). Il comma 7 impone al dipendente di versare il compenso nel conto dell’entrata dell’amministrazione in difetto di autorizzazione; il comma 7-bis qualifica l’omissione come responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.
La Sezione richiama la decisione delle Sezioni Riunite n. 26/2019/QM/PROC, che ha qualificato l’obbligo di versamento come sanzione conseguente alla violazione del divieto e ha confermato la natura risarcitoria e restitutoria della responsabilità, con applicazione degli ordinari canoni sostanziali e processuali. Richiama altresì la sentenza della Sezione n. 3/2023, che estende la fattispecie anche alle attività non autorizzabili a monte, in lettura costituzionalmente orientata.
La richiesta attorea è pertanto accolta: il convenuto è condannato al pagamento di euro 16.481,02 in favore del Ministero della Difesa, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dall’ultimo compenso ricevuto e interessi legali dal deposito, con spese di giustizia liquidate in euro 146,33 a carico del soccombente.
Nota della Redazione
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