Cessazione della materia del contendere nel giudizio di conto per integrale pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 34 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’integrale restituzione da parte dell’agente contabile della somma contestata dal magistrato relatore determina la cessazione della materia del contendere. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia per sopravvenuto pagamento del debito erariale preclude la decisione nel merito e impone la declaratoria di cessazione. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti, non essendo ravvisabile soccombenza in capo all’agente contabile che abbia integralmente adempiuto. Il principio opera sul piano processuale, senza accertamento definitivo della regolarità dei conti per gli esercizi compresi nel giudizio.
Il Fatto
Il magistrato relatore, con relazione n. 8 del 26/03/2024, ha negato il discarico e chiesto l’iscrizione a ruolo del conto del tesoriere di un ente locale, per gli esercizi finanziari dal 2009 al 2016. I conti della gestione di cassa non apparivano regolari, per il mancato rispetto delle prescrizioni delle convenzioni di tesoreria, dei capitolati speciali e del regolamento di contabilità. Il debito contestato è stato quantificato in € 19.554,96.
Nel corso del giudizio, l’agente contabile ha depositato la prova dell’integrale versamento in favore dell’ente dell’importo contestato. All’udienza, il Procuratore ha chiesto il discarico dell’agente contabile in considerazione dell’intervenuto pagamento; il difensore ha ribadito le proprie conclusioni. La questione è giunta alla Sezione per la decisione sulla sorte del giudizio di conto a fronte dell’avvenuta estinzione del debito.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’accertamento fattuale documentato in atti. Risulta provato che la società, tesoriere dell’ente per gli anni 2009-2016, ha restituito integralmente la somma contestata dal magistrato relatore, pari a € 19.554,96. Il pagamento intervenuto prima della decisione priva il giudizio di conto del suo oggetto sostanziale.
Su questa premessa il Collegio afferma che sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. La pronuncia non implica accertamento nel merito della contestata irregolarità dei conti: l’esito processuale discende esclusivamente dal venir meno dell’interesse alla decisione per intervenuta reintegrazione della somma.
La Corte richiama, a sostegno dell’orientamento, la Sezione giur. Sicilia, sent. n. 2160 del 18/10/2010, confermando la continuità dell’indirizzo giurisprudenziale contabile sulla definizione del giudizio per sopravvenuto pagamento.
Quanto alle spese, il Collegio ritiene di doverle compensare tra le parti, in coerenza con l’esito della vicenda e con l’assenza di una soccombenza in senso sostanziale. Il dispositivo dichiara quindi la cessazione della materia del contendere e nulla dispone per le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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