Nessun conto giudiziale per il consegnatario di beni immobili comunali (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 290 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei beni immobili di un ente locale non è agente contabile per debito di custodia, ma semplice agente amministrativo per debito di vigilanza. La distinzione tra le due figure si ricava dall’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 254/2002, che riserva la qualifica di agente contabile ai soli consegnatari per debito di custodia. La nozione di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico di beni mobili, con esistenze iniziali e rimanenze finali, ed è pertanto incompatibile con la gestione di beni immobili. Ne segue che, per i consegnatari di soli immobili, è esclusa la configurabilità di un giudizio di conto e l’obbligo di resa del conto giudiziale, restando dovuto il solo conto amministrativo.
Il Fatto
Il giudizio di conto è iscritto nei confronti di un consegnatario dei beni mobili e immobili di un Comune, per l’esercizio 2021. Il magistrato relatore ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione, rilevando che il conto presentato contiene l’elenco dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia, ma un mero obbligo di vigilanza.
Su questa base, il relatore ha concluso per l’improcedibilità del giudizio. La Procura Regionale, con conclusioni depositate in data 21.10.2024, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza del 14 novembre 2024 il Pubblico Ministero ha concordato con la relazione, instando per l’improcedibilità e la restituzione degli atti.
La Motivazione della Corte
La questione preliminare concerne la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale e l’inclusione in essa dei consegnatari di beni immobili. Il Collegio muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie. Gli artt. 22, 32 e 33 del medesimo regolamento riferiscono la consegna e il conto giudiziale ai soli beni mobili.
Il riferimento decisivo è offerto dall’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 254/2002, che distingue i consegnatari per debito di custodia, agenti contabili obbligati alla resa del conto giudiziale, dai consegnatari per debito di vigilanza, agenti amministrativi non tenuti a tale adempimento. La Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui tale disciplina ha valenza generale e si applica anche ai consegnatari degli enti locali.
Per l’ente locale, l’art. 93 T.U.E.L. prevede l’obbligo di resa del conto giudiziale per ogni agente contabile incaricato della gestione dei beni, senza distinguere tra mobili e immobili. Il Collegio ne dà un’interpretazione sistematica, coordinata con la disciplina della contabilità di Stato: le divergenze lessicali tra i due testi non autorizzano nozioni distinte.
La figura del consegnatario si caratterizza per un debito di materie, generi o oggetti esclusivamente mobili, in gestioni di cassa o di magazzino con esistenze iniziali e rimanenze finali, da cui sorge l’obbligo restitutorio. Il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni ed è quindi incompatibile con una gestione di beni immobili. Da qui l’esclusione della configurabilità di un giudizio di conto sui consegnatari di immobili.
Nel caso concreto il conto contiene una elencazione dei beni iscritti in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino. Il convenuto è dunque qualificabile come semplice agente amministrativo, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale: il giudizio è improcedibile per mancanza dell’oggetto. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la pronuncia in rito e l’assenza di costituzione.
Nota della Redazione
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