Potere ANAC sui criteri di esternalizzazione nelle concessioni autostradali (TAR Lazio n. 2048 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 186, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 attribuisce all’ANAC il potere di adottare un atto generale che specifichi le modalità applicative dei criteri posti dal comma 2 per la determinazione convenzionale della quota di esternalizzazione. Tale atto non esorbita dalla funzione assegnata all’Autorità e non introduce criteri ulteriori rispetto a quelli legislativi, limitandosi a definirne il modus applicativo. I criteri così articolati, costruiti per soglie massime di incremento e valorizzabili anche a zero, non comprimono in modo intollerabile l’autonomia negoziale di concedente e concessionario, né conducono necessariamente, per le concessioni di maggior valore, alla soglia massima del 60 per cento. La disciplina si applica anche ai concessionari autostradali, in quanto il comma 6 non impedisce una lettura unitaria della disposizione.

Il Fatto

Una società titolare di una concessione autostradale ha impugnato la delibera con cui l’ANAC, in attuazione dell’art. 186, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, ha dettato le indicazioni sulle modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti da parte dei titolari di concessioni non affidate conformemente al diritto dell’Unione europea. La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto e l’accertamento della sua non applicabilità alla concessione gestita e, più in generale, alle concessioni autostradali.

Dopo la pubblicazione della delibera, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha richiesto alle società concessionarie i dati necessari all’adempimento degli obblighi di trasparenza, con una serie di note poi impugnate in via derivata. La società ha agito in via meramente cautelativa, precisando di ritenersi estranea all’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 186 e di non sottoporre al giudice tale questione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 186, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, che demanda all’accordo tra concedente e concessionario la determinazione della quota tra il 50 e il 60 per cento, sulla base dei criteri legislativamente indicati. Il comma 5 riconosce all’ANAC, in funzione propedeutica, il compito di definire le modalità di calcolo di quella quota.

Il Tribunale ritiene che tale potere non si esaurisca in indicazioni matematiche. Esso comprende la specificazione del modus applicativo dei criteri, così da assicurare omogeneità di azione dei concedenti e agevolare le interlocuzioni tra le parti, senza annullarne gli spazi di discrezionalità. Conforta la lettura l’art. 222, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, che riconosce all’Autorità il potere di adottare atti generali per la omogeneità dei procedimenti e lo sviluppo delle migliori pratiche.

Nel merito, i criteri enucleati nei paragrafi della delibera restano riconducibili alle voci legislative: valore economico, oggetto, durata residua, epoca di assegnazione, dimensioni e caratteri dell’impresa, entità degli investimenti. La struttura per soglie massime, resa con la formula “fino a”, opera come limite agli incrementi, non come vincolo: i criteri sono valorizzabili anche a zero. Ne deriva l’infondatezza della tesi secondo cui l’applicazione condurrebbe sempre, per le concessioni di valore elevato, al 60 per cento.

Quanto ai concessionari autostradali, il comma 6 non impedisce l’applicazione delle modalità di calcolo definite ai sensi del comma 5, purché compatibili con gli importi dei piani economico-finanziari. La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 15, l. n. 193/2024 conferma che le concessioni autostradali non sono escluse dall’intervento dell’Autorità.

Le censure sui singoli criteri e sulla base di calcolo sono respinte: includere nell’base di calcolo anche le prestazioni eseguite direttamente dal concessionario è coerente con la finalità di recupero di concorrenzialità. Respinte, in via derivata, le doglianze sulle note ministeriali, di natura non provvedimentale. Il ricorso e i motivi aggiunti sono integralmente rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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