Inottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica docente e nomina commissario ad acta (TAR Marche n. 193 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 dalla notifica del titolo esecutivo e in assenza di ragioni contrarie opposte dall’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza al giudicato e ordina l’esecuzione integrale della sentenza, salvo le somme già corrisposte. All’Amministrazione è assegnato un termine di 30 giorni e, per il caso di perdurante inerzia, è nominato il Commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore dopo l’inutile decorso del termine. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è rigettata quando la sola nomina del Commissario appare misura sufficiente a sollecitare l’adempimento. L’Amministrazione inadempiente è condannata alle spese del giudizio, distratte in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della ricorrente, docente, a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme spettanti sulla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre alle spese di lite. La sentenza, notificata e non impugnata, era divenuta definitiva.
Ritenendo che il giudicato non fosse stato eseguito, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale. All’udienza camerale del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dell’iniziativa, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, condizione necessaria per l’azione di ottemperanza.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il titolo indicato in epigrafe non era stato eseguito. L’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, né ha contestato l’inadempimento.
Il TAR ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine ha assegnato il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero. Il Commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore e provvede entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche mediante funzionario delegato.
È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non ravvisandosi motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del Commissario. Quanto alle spese, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento, anche in considerazione del precedente del Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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