L’agibilità è ostativa in presenza di difformità rispetto al progetto assentito (TAR Umbria n. 157 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’attestazione di agibilità presuppone la piena corrispondenza dell’opera realizzata al progetto assentito, senza che assumano rilievo l’entità della difformità o la sua incidenza urbanistica. Ai sensi dell’art. 24, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, oggetto della dichiarazione è la conformità integrale dell’opera al progetto presentato, sicché qualunque difformità è ostativa. La verifica comunale non è limitata ai soli profili dimensionali, di destinazione d’uso e delle prescrizioni del titolo, poiché la dichiarazione resa dal tecnico e dal direttore dei lavori assume ad oggetto la rispondenza delle opere al progetto. L’inibizione degli effetti dell’agibilità non costituisce esercizio di autotutela ex art. 21-nonies legge n. 241 del 1990, ma atto dovuto per la non veridicità della dichiarazione sostitutiva, con decadenza dai benefici ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000. Il contributo per la ricostruzione post sisma di immobile produttivo, concesso anche al fine di garantire il reinsediamento delle imprese conduttrici, legittima la revoca parziale ove tale rientro non sia assicurato.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un complesso immobiliare a uso produttivo danneggiato dagli eventi sismici del 2016, hanno ottenuto dall’Ufficio speciale ricostruzione Umbria il contributo per gli interventi di recupero. Alla data del sisma l’edificio era utilizzato in parte dall’impresa di uno dei proprietari e in parte in locazione da altra impresa.

Dopo la comunicazione di fine lavori e la presentazione della dichiarazione che tiene luogo dell’agibilità, i sopralluoghi comunali hanno rilevato la mancata realizzazione di due aperture di collegamento e di alcuni divisori interni previsti in progetto. Il Comune ha quindi irrogato sanzioni pecuniarie e inibito gli effetti della dichiarazione di agibilità; l’Ufficio speciale ricostruzione ha disposto la revoca parziale del contributo, limitata alle finiture della porzione destinata alla conduttrice. Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rigetta integralmente il ricorso. Sulla difformità edilizia, i giudici rilevano che la mancata realizzazione del divisorio tra magazzino e laboratorio, della parete nel locale ufficio e delle due aperture è ammessa dagli stessi ricorrenti e confermata dalla relazione di sopralluogo. Non assume rilievo che le opere siano interne: ciò che conta è la non conformità dello stato di fatto rispetto al progetto e alla planimetria catastale.

Il Collegio respinge la tesi secondo cui l’agibilità sarebbe condizionata solo dai profili dimensionali, di destinazione d’uso e dalle prescrizioni del titolo abilitativo. Il comma 3 dell’art. 137 della legge regionale n. 1 del 2015 richiede un’attestazione di piena rispondenza delle opere al progetto, senza circoscriverla a determinati profili; e l’art. 24, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, principio fondamentale in materia, impone la conformità integrale. Ne segue che qualunque difformità è ostativa, senza alcun approfondimento sulla rilevanza urbanistica. La giurisprudenza richiamata conferma che l’agibilità postula anche la conformità edilizia dell’edificio.

Quanto all’art. 21-nonies legge n. 241 del 1990, il Tribunale esclude che il provvedimento comunale integri un’annullamento d’ufficio. L’inibizione è atto dovuto: la dichiarazione di agibilità è resa come dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 e il suo contenuto non rispondeva allo stato dei luoghi, con decadenza dai benefici ex art. 75. Il richiamo ai presupposti dell’autotutela è pertanto non pertinente. È infondata anche la doglianza sul contraddittorio: i sopralluoghi non richiedono verbale sottoscritto dai proprietari e, dopo la relazione, gli interessati avrebbero potuto presentare osservazioni fino all’adozione del provvedimento.

Sui motivi aggiunti, il Collegio ritiene legittima la revoca parziale del contributo. L’art. 19 dell’ordinanza commissariale n. 13 del 2017, letto con l’art. 24, impone non solo il ripristino generico della destinazione produttiva, ma anche l’obbligo concreto di consentire il rientro delle imprese conduttrici insediate alla data del sisma. La fattispecie di revoca è ricondotta all’art. 23, comma 3, lett. a), come modificato dall’ordinanza n. 111 del 2020, per il mancato rispetto degli obblighi dell’art. 19. Il richiamo analogico all’art. 35, comma 5, Testo unico della ricostruzione è avvenuto in bonam partem, avendo consentito la revoca limitata alle sole finiture. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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