Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nella SCIA per circolo privato (TAR Calabria n. 353 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il divieto di prosecuzione di un’attività sportiva è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’interessato abbia presentato la SCIA che consente la ripresa dell’attività ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990. Fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla pronuncia. La sopravvenuta carenza di interesse integra il presupposto di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria non preclude la compensazione delle spese quando la regolarizzazione intervenuta rende la materia obiettivamente complessa.
Il Fatto
L’associazione ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune, sulla scorta di una nota del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, ha disposto, con effetto immediato, il divieto di prosecuzione dell’attività di palestra esercitata in locali seminterrati. L’amministrazione ha contestato il difetto dei requisiti tecnici edilizi, igienico-sanitari, antinfortunistici e antincendio, nonché la mancanza dei requisiti soggettivi dei responsabili e degli istruttori.
La ricorrente ha dedotto di avere avviato un dialogo con il Comune, di avere trasmesso la Segnalazione Certificata di Agibilità dei locali e di avere presentato, in data 3 dicembre 2021, una SCIA per circoli privati, pur ritenendola non necessaria per l’attività effettivamente esercitata, priva di somministrazione di alimenti e bevande. Con successiva memoria ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito, insistendo per la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto ogni interesse alla pronuncia. Richiama, sul punto, un consolidato indirizzo amministrativo, citando Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5832 del 2007, Cons. Stato, Sez. III, n. 2695 del 2011 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 6257 del 2008.
Il Tribunale rileva come, in data 16 novembre 2021 — e quindi successivamente alla comunicazione del provvedimento impugnato — la ricorrente abbia presentato la Segnalazione Certificata di Agibilità dei locali destinati all’attività sportiva, attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità. Ancora, il ricorso risulta notificato e depositato in epoca successiva alla presentazione della SCIA del 3 dicembre 2021, avente ad oggetto l’avvio dell’attività di circoli privati.
Proprio tale segnalazione ha consentito l’immediata ripresa dell’attività ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990. Il venire meno del pregiudizio che sorreggeva l’iniziativa giudiziaria determina, di conseguenza, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito.
Il Collegio non si pronuncia, pertanto, sulla legittimità del divieto impugnato, né esamina le censure attinenti alla violazione degli artt. 1-bis, 3, 7 e 19 della legge n. 241/1990 e all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, poiché il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese, il Tribunale ravvisa giusti motivi di compensazione: la regolarizzazione documentale è intervenuta in un quadro caratterizzato dalla peculiarità della materia e dalla successione degli adempimenti. Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile e le spese sono poste integralmente a compensazione tra le parti.
Nota della Redazione
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