Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta riliquidazione della pensione di riserva (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 63 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti. Tali fatti devono soddisfare in modo pieno e irretrattabile il diritto esercitato dal ricorrente, sì da non residuare alcuna utilità alla decisione di merito. Il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa, unitamente ai chiarimenti forniti dall’amministrazione sulle modalità di calcolo, giustifica la dichiarazione di cessazione. La natura della controversia e l’intervenuto riconoscimento delle ragioni del ricorrente integrano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
Il Fatto
Il ricorrente, ex sottufficiale dell’Esercito Italiano collocato in ausiliaria sino al 31.12.2019, ha convenuto in giudizio il Ministero della Difesa e l’INPS per far valere due pretese. Con il primo motivo ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico definitivo, contestando che la quota contributiva successiva al 01.01.2012 fosse stata ricalcolata applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di cessazione dall’ausiliaria, senza valorizzare gli accantonamenti effettuati durante il periodo 2015-2019. Con il secondo motivo ha domandato il pagamento delle differenze di rateo maturate sul trattamento provvisorio in virtù del decreto definitivo di pensione, per un importo indicato in circa euro 18.000,00 lordi, salvo miglior conteggio.
Costituitisi i convenuti, il Ministero della Difesa ha riconosciuto la legittimità dell’istanza di valorizzazione dei contributi versati in ausiliaria, rinviandone la lavorazione all’aggiornamento del programma informatico, e ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità del secondo capo per difetto di preventiva istanza e la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio, sostenendo nel merito l’esattezza dei propri conteggi.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico per le pensioni ha esaminato la questione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, richiamando il principio enucleato dalla Corte di cassazione secondo cui tale pronuncia postula la sopravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, atti a soddisfare in modo pieno e irretrattabile il diritto esercitato, sì da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass. civ. n. 6909/2009).
La Corte ha verificato che, in pendenza di causa, è intervenuta la riliquidazione della pensione di riserva per incremento del montante contributivo maturato alla data del congedo con gli accantonamenti effettuati durante il periodo di ausiliaria, disposta con decreto di variazione del 28.09.2023. A ciò si aggiungono i chiarimenti forniti dall’INPS in merito alle modalità di calcolo del trattamento pensionistico liquidato.
Tali circostanze hanno indotto lo stesso ricorrente a richiedere la cessazione della materia del contendere, con memoria prima e poi con ulteriore atto, fino a convenire sulla cessazione all’udienza. La domanda è stata quindi reiterata in sede di discussione.
Accertata la sopravvenuta eliminazione di ogni contrasto, il Giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, ha ritenuto che la natura della controversia e l’intervenuto soddisfacimento delle richieste del ricorrente integrino giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti.
Nota della Redazione
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