Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario di soli beni immobili (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 319 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’individuazione della categoria dei consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali trova applicazione la disciplina di contabilità di Stato di cui al r.d. n. 827/1924 e al d.P.R. n. 254/2002. Il debito di custodia, che fonda l’obbligo di rendere il conto giudiziale, presuppone la presa in carico e lo scarico di beni esclusivamente mobili, afferenti a gestioni di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e conseguente obbligo restitutorio. Ne consegue che il consegnatario di soli beni immobili è qualificabile come agente amministrativo per debito di vigilanza e non è soggetto a tale obbligo. Il giudizio di conto promosso nei suoi confronti va pertanto dichiarato improcedibile per mancanza dell’oggetto.
Il Fatto
Il Magistrato relatore per i conti di un Comune ha depositato relazione con cui ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione del giudizio sul conto reso da un agente, quale consegnatario di beni mobili e immobili comunali per l’esercizio 2022. Dalla relazione emergeva che il conto riportava l’elenco della generalità dei beni iscritti in inventario, senza che il consegnatario fosse titolare di un debito di custodia su di essi.
Il magistrato istruttore ha concluso per l’improcedibilità del giudizio, ritenendo che all’atto presentato come conto giudiziale non potesse essere riconosciuta tale natura. La Procura Regionale, con conclusioni depositate il 22 ottobre 2024, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il Pubblico Ministero ha concordato con la relazione, instando negli stessi termini.
La Motivazione della Corte
La questione preliminare concerne la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale e l’inclusione o meno in essa dei consegnatari di beni immobili. Il Collegio muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili coloro che hanno maneggio di pubblico danaro o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato.
Il medesimo regolamento stabilisce che gli oggetti mobili devono essere dati in consegna ad agenti responsabili mediante inventario e che i consegnatari dei beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale devono rendere il conto giudiziale. Il successivo art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 254/2002 distingue espressamente, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione, tra agenti amministrativi per debito di vigilanza e agenti contabili per debito di custodia, stabilendo che solo questi ultimi sono obbligati alla resa del conto.
Il Collegio richiama l’arresto della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del d.P.R. n. 254/2002 anche ai consegnatari degli enti locali, nonché la giurisprudenza contabile secondo cui le divergenze lessicali tra il testo unico degli enti locali e la normativa statale non autorizzano nozioni distinte. L’art. 93 del T.U.E.L., pur non precisando se si tratti di beni mobili o immobili, va interpretato sistematicamente.
La figura del consegnatario si caratterizza per un debito di materie, generi o oggetti esclusivamente mobili, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, risultando incompatibile con la gestione di immobili. È stata così esclusa la configurabilità di un giudizio di conto riguardante i consegnatari dei beni immobili.
Nel caso concreto, il conto contiene una elencazione generale dei beni iscritti in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino. Il convenuto è quindi qualificabile come agente amministrativo, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente improcedibilità del giudizio per mancanza dell’oggetto. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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