Estinzione del giudizio per resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 22 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che ne prevedono la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza camerale. Qualora l’agente contabile depositi i conti giudiziali nel termine assegnato con decreto e la documentazione contabile risulti regolarmente trasmessa, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere. La definizione del procedimento avviene con pronuncia di estinzione, restando esclusa ogni statuizione sulle spese.
Il Fatto
La Procura Regionale ha chiesto al Giudice monocratico, ai sensi dell’art. 141, comma 4, del codice di giustizia contabile, l’assegnazione di un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale a una banca già tesoriere di un ente comunale, con riferimento alle annualità dal 2014 al 2020.
Con decreto n. 12 del 16.11.2024 era stato fissato il termine di 60 giorni per il deposito dei conti e il successivo termine di 30 giorni per la trasmissione degli stessi da parte dell’ente alla Sezione giurisdizionale. I conti sono stati depositati in data 27.2.2025. Con decreto del 18.7.2025 è stata quindi fissata la camera di consiglio per la discussione del giudizio.
La Motivazione della Corte
All’udienza camerale la Procura Regionale ha dato conto della regolare trasmissione della documentazione contabile e ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Il thema decidendum si è così esaurito sul piano dell’interesse sostanziale che il giudizio per resa del conto era destinato a soddisfare.
Il Collegio ha richiamato il più recente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il giudizio per resa di conto, seppure strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale. Tale natura è ricavabile dalle norme che lo disciplinano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione con sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza camerale.
Il riferimento è a Corte dei conti, Sez. Marche, n. 198/2020, che la Sezione lombarda ha espressamente richiamato a sostegno della qualificazione del procedimento. Su questa base il giudice monocratico ha ritenuto di dover procedere alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.
La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio per la resa del conto, senza statuizione alcuna sulle spese. Gli atti sono stati rimessi al Magistrato relatore per il loro concreto esame.
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Nota della Redazione
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