Eliminazione dal PNRR dello strumento per gli autobus a zero emissioni: deficit di programmazione e scarsa domanda (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 33 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, in sede di controllo sulla gestione, verifica la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa, anche con riguardo alle misure finanziate con le risorse del PNRR. Le continue e non efficaci rimodulazioni di una misura, determinate dalla scarsa adesione dei potenziali beneficiari, rivelano un insufficiente livello di programmazione e una maturata conoscenza non adeguata della realtà territoriale ed economica del settore ai fini della destinazione delle risorse. La definizione del perimetro di intervento e del conseguente bacino di utenti costituisce elemento qualificante della scelta delle iniziative verso cui indirizzare le disponibilità finanziarie. La soglia minima di accesso ai contratti di sviluppo, pari ad almeno 20 milioni di euro, può risultare ostativa alla partecipazione delle piccole e medie imprese, prive della capacità finanziaria necessaria a sostenere investimenti di tale entità.

Il Fatto

La misura PNRR M2C2-I5.3, finalizzata allo sviluppo di una leadership industriale nel campo degli autobus elettrici e dotata di uno stanziamento di 300 milioni di euro, è stata oggetto di successivi interventi di rimodulazione a causa della scarsa accorrenza progettuale delle imprese del settore. Ridenominata dapprima M7C1-I12.1 e poi trasformata in “Strumento finanziario per lo sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca nel campo degli autobus a zero emissioni”, con una dotazione ridotta a 100 milioni di euro, la misura è stata affidata a Invitalia S.p.A. quale soggetto attuatore.

La Corte dei conti ha svolto l’attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dell’intervento al 31 dicembre 2025, all’esito della quale è emerso che, delle dodici domande presentate, solo due progetti risultavano attivi, per un importo complessivo di agevolazioni pari a poco più di 10 milioni di euro, insufficiente al raggiungimento della milestone M7-33 T1/2026, relativa alla sottoscrizione di convenzioni giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali per l’intero importo dell’investimento.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che la misura, originariamente destinata a sostenere la filiera italiana degli autobus, non ha incontrato il gradimento del tessuto imprenditoriale. Le criticità emergono già a partire dal 2023, quando il Ministero delle imprese e del made in Italy ha evidenziato la presentazione di un numero esiguo di istanze, tale da non consentire l’integrale assorbimento delle risorse. Le successive modifiche disciplinari, finalizzate a rendere lo strumento più appetibile, non hanno prodotto i risultati attesi in termini di adesioni e investimenti attivati.

Il Dicastero competente ha attribuito il fallimento della misura allo stato di crisi della filiera italiana di produzione di autobus, caratterizzata dalla presenza di piccole e medie imprese specializzate nella componentistica, non in grado di presentare programmi di investimento nella forma del contratto di sviluppo, il cui accesso è subordinato a una soglia minima di 20 milioni di euro.

La Corte osserva che il mancato raggiungimento della milestone M7-33 avrebbe potuto comportare una decurtazione della decima e ultima rata del PNRR italiano di circa 230 milioni di euro, ammontare superiore alla dotazione della misura stessa. Per tale ragione, il Governo ha avanzato una richiesta di rimodulazione del Piano ai sensi dell’art. 21 del regolamento (UE) 2021/241, accolta con la Decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, che ha formalizzato l’eliminazione dello strumento finanziario dal PNRR e il de-finanziamento dei 50 milioni di risorse PNRR assegnate.

La Corte stigmatizza l’insufficiente livello di programmazione e la mancata conoscenza della realtà economica del settore, evidenziando come la definizione del perimetro di intervento e del bacino di utenti avrebbe dovuto orientare la scelta delle iniziative. Pur dando atto del conseguimento dell’obiettivo relativo alla redazione dell’accordo attuativo con Invitalia, il collegio sottolinea che le risorse trasferite sul capitolo di bilancio dedicato non risultano attualmente appostate, mentre i fondi previsti dall’art. 1, comma 613, della legge n. 232/2016 rimangono disponibili per il finanziamento delle progettualità, auspicando il ricorso a procedure semplificate e di maggiore appetibilità per gli operatori del settore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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