Ricongiunzione contributiva, prescrizione decennale e silenzio della p.a. (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 108 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla rettifica del decreto di ricongiunzione contributiva, in quanto diritto di credito di natura previdenziale, è soggetto al termine di prescrizione decennale decorrente dall’emissione del decreto stesso. L’istanza di riesame presentata dall’interessato può valere quale atto interruttivo, ma il silenzio serbato dall’amministrazione su di essa è giuridicamente privo di rilevanza e non integra gli estremi del legittimo affidamento. Ne consegue che, decorso il termine tra l’istanza e la successiva diffida, la pretesa è prescritta e l’appello avverso la sentenza di rigetto è inammissibile o comunque infondato.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Corpo forestale regionale collocato in quiescenza con un servizio utile di anni 36, mesi 11 e giorni 8, impugnava il decreto di ricongiunzione del 1995 con il quale, previo pagamento dell’onere di riscatto, era stato ricongiunto un servizio di anni 4, mesi 5 e giorni 17. Sosteneva che l’estratto conto contributivo I.N.P.S. del 14.10.2011 attestava un periodo di 331 settimane di lavoro dipendente, corrispondente ad anni 6, mesi 4 e giorni 8, e non al minore periodo valorizzato dall’amministrazione.
Il giudice di primo grado, dichiarata la contumacia dell’Assessorato, rigettava il ricorso per intervenuta prescrizione decennale, non avendo l’interessato né presentato nuova domanda ai sensi dell’art. 4 della legge n. 29 del 1979 né contestato in sede giudiziaria il decreto. L’interessato proponeva appello, reiterando le conclusioni di primo grado e deducendo la violazione del legittimo affidamento.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ricostruisce anzitutto il perimetro del giudizio. Oggetto della controversia è il decreto di ricongiunzione del 1995, che individua i periodi da ricongiungere sulla base del prospetto I.N.P.S. di Catania del 21.9.1994, trasmesso dall’ente previdenziale all’autorità regionale all’esito di apposita istruttoria. Il decreto indica la durata complessiva del periodo, l’arco temporale di riferimento, la retribuzione posta a base del calcolo e l’onere complessivo, accettato senza riserve dall’interessato.
Da ciò la Corte trae la conseguenza che l’ interessato avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il provvedimento, ritenuto affetto da errore, ovvero interrompere il decorso prescrizionale con atti idonei: ciò che, secondo la sentenza impugnata e il materiale processuale, non è avvenuto. Il diritto alla riliquidazione è dunque prescritto.
Quanto al dedotto legittimo affidamento, la Corte esclude ogni violazione. L’istanza di riesame presentata nel 2011 e trasmessa per competenza dall’Azienda forestale all’Assessorato non assume alcun rilievo ai fini del maturarsi di una situazione di affidamento tutelabile. Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza è, per la Corte, giuridicamente privo di qualsiasi rilevanza: avrebbe dovuto indurre l’interessato a presentare ulteriore domanda per i periodi non ricongiunti oppure a ricorrere all’autorità giudiziaria.
La Sezione dichiara inoltre inammissibile la produzione documentale del Fondo Pensioni Sicilia, allegata alla memoria di costituzione, per violazione dell’art. 194 del codice di giustizia contabile. Rileva, infine, che anche a voler riconoscere all’istanza di riesame efficacia interruttiva, il termine decennale è comunque decorso tra il 20.10.2011 e la notifica della diffida del 9.11.2022. L’appello è quindi rigettato, con condanna dell’appellante alle spese di lite e compensazione nei confronti dell’Assessorato, che non ha svolto concreta attività difensiva.
Nota della Redazione
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