Nessun danno erariale se la compensazione interregionale rimborsa la mobilità attiva (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 40 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il superamento dei tetti di spesa programmati dalla Regione per le prestazioni sanitarie erogate in mobilità interregionale attiva non integra, di per sé, un danno erariale risarcibile quando il completamento del procedimento di compensazione interregionale abbia rimborsato integralmente la Regione per il valore della mobilità attiva. La condanna dei convenuti alla restituzione delle somme corrisposte all’erogatore privato accreditato determinerebbe, in tal caso, una duplicazione di ristoro e un arricchimento senza causa dell’Amministrazione. Il danno, pertanto, deve essere concretamente allegato e provato quale pregiudizio attuale e non compensato, non potendosi desumere dal solo dato contabile dello sforamento del tetto. Resta ferma l’esigenza di garantire l’equilibrio economico-finanziario del bilancio sanitario regionale mediante la programmazione dei limiti di spesa.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro, alcuni dirigenti della Direzione generale per la salute e un’IRCCS privato accreditato, chiedendo la condanna al pagamento di oltre diciannove milioni di euro per il danno che sarebbe derivato dal riconoscimento e dalla liquidazione delle prestazioni sanitarie erogate, negli anni 2010-2014, a pazienti residenti in altre Regioni, in eccedenza rispetto ai tetti di spesa fissati in sede di programmazione regionale.

Il procedimento trae origine da un esposto di associazioni ambientaliste e di tutela dei consumatori, che segnalava transazioni milionarie tra la Regione e l’Istituto in assenza di tracciabilità delle prestazioni. La vicenda ha coinvolto anche un secondo istituto privato, la cui posizione è stata archiviata in via parziale. Il pubblico ministero contabile ha prospettato una responsabilità a titolo di dolo per i dirigenti e l’Istituto, e a titolo di colpa grave e in via sussidiaria per due funzionarie. I convenuti hanno eccepito, tra l’altro, il giudicato derivante dai giudizi di parifica dei rendiconti regionali, la prescrizione, l’assenza di danno e la mancanza dell’elemento psicologico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto le eccezioni di inammissibilità fondate sul dedotto giudicato delle pronunce di parifica. Il giudizio di parifica, pur svolgendosi con le formalità della giurisdizione contenziosa, ha ad oggetto il riscontro di legittimità contabile della gestione nel suo complesso e non la valutazione sostanziale dei singoli fatti gestori. È stata parimenti respinta l’eccezione di inammissibilità per mancata evocazione di tutte le parti necessarie, perché l’art. 83, comma 2, del codice di giustizia contabile limita la valutazione virtuale delle responsabilità alle ipotesi di responsabilità parziaria e non consente di dedurre conseguenze processuali dalla mancata instaurazione del giudizio verso altri eventuali corresponsabili solidali.

Nel merito, la Corte ha affrontato il funzionamento della mobilità sanitaria interregionale e del relativo meccanismo compensativo, disciplinato dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992: le prestazioni erogate a cittadini non residenti sono rimborsate mediante quote a saldo attribuite in sede di riparto del fondo sanitario nazionale, con un procedimento distribuito su più esercizi. Secondo il Collegio, il saldo di mobilità non è un mero parametro, ma una grandezza contabile risultante dalla somma algebrica tra partite di credito e di debito, e il valore della mobilità attiva concorre integralmente a sostenere la produzione delle strutture private accreditate.

La Corte ha ritenuto non condivisibile, sul piano del principio, la tesi del giudice amministrativo secondo cui il costo delle prestazioni extraregionali ricadrebbe sempre sulle Regioni di provenienza dei pazienti. Il Collegio ha osservato che la fissazione di limiti di spesa risponde all’esigenza di garantire la sostenibilità del sistema: consentire l’erogazione oltre il tetto di programmazione equivale ad autorizzare l’acquisto di servizi con risorse future e senza limite, trasferendo oneri agli esercizi successivi in violazione dei principi di competenza economica e di equilibrio finanziario. In tal senso depongono l’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011 e l’art. 15, comma 14, del d.l. n. 95/2012.

Tuttavia, la domanda è stata respinta per una ragione fattuale e specificamente riferita agli esercizi oggetto del giudizio: il completamento della compensazione interregionale ha rimosso il pregiudizio prospettato dalla Procura. La condanna dei convenuti alla restituzione degli importi avrebbe determinato una duplicazione a vantaggio della Regione, che ne sarebbe risultata arricchita senza causa. La domanda è stata respinta anche nei confronti dello Stato, non essendo ravvisabile alcuna diretta lesione finanziaria, né essendo stati allegati o provati pregiudizi di altre Regioni.

La Corte ha invece accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Istituto privato, escludendo che le costituzioni in mora notificate agli altri convenuti potessero estendere i loro effetti interruttivi in assenza di prova del dedotto intento doloso. Il termine prescrizionale decorre dal momento del pagamento e non dall’adozione delle delibere di liquidazione. Le spese sono state compensate verso l’Istituto e poste a carico della Regione verso gli altri convenuti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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