Gestione economale comunale irregolare per mancato riversamento della giacenza di cassa (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 250 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La gestione economale è per sua natura una gestione per cassa, annuale, che deve chiudere in pareggio. Non è ammessa la formazione di residui del precedente esercizio, né la conservazione di somme non spese oltre la chiusura dell’esercizio. L’agente contabile che, al termine del periodo di gestione, versi la giacenza di cassa all’economo subentrante invece di riversarla in tesoreria non giustifica l’irregolarità del conto, neppure invocando la continuità operativa del servizio in attesa della nuova anticipazione. Il mancato riversamento integra irregolarità del conto giudiziale, che il giudice dichiara in assenza di condanna quando non emerga un danno erariale.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione economale di un Comune per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2019, ultima gestione dell’agente contabile cessato. Il Magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, chiedeva l’iscrizione a ruolo del conto rilevando due profili: la mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno e una gestione sostanzialmente non regolare.
In particolare risultavano una giacenza di cassa di euro 992,24, annotata come importo versato all’economo subentrante, e un’anticipazione deliberata dalla Giunta comunale per l’anno 2019. Il Comune e l’agente contabile depositavano memorie difensive, rappresentando che l’anticipazione 2018 era stata riversata con reversale e che la somma residua era stata consegnata all’economo subentrante per garantire la continuità del servizio nelle more della nuova anticipazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla natura della gestione economale: una gestione per cassa, annuale, che deve chiudere in pareggio. Da tale carattere la Corte trae la conseguenza dell’irregolarità del conto, emergendo una giacenza finale consegnata all’agente subentrante anziché riversata in tesoreria. La circostanza risulta dal verbale di passaggio di consegne e dal conto sottoscritto dall’agente cessante e dal responsabile del servizio finanziario.
Il Collegio esamina anche la giacenza iniziale, che comprendeva il fondo di cassa economale del 2018 non restituito entro la chiusura dell’esercizio e riversato solo successivamente. L’agente ha ammesso che la gestione 2019 è erroneamente avvenuta in continuità con l’esercizio precedente. Le giustificazioni addotte non superano quindi le criticità della relazione istruttoria.
La Corte richiama il principio per cui nessuna possibilità è ammessa di disporre impegni e pagamenti su somme del precedente esercizio che avrebbero dovuto essere rendicontate e puntualmente riversate in tesoreria, nel rispetto del fondamentale principio di annualità del bilancio (Corte conti, Sez. Calabria, sent. n. 63/2020; Sez. Veneto, sent. n. 112/2019; Sez. Liguria, sent. n. 5/2017). Nel caso concreto rileva anche l’art. 57, comma 8, del Reg. di contabilità, che impone all’agente la restituzione dell’importo non utilizzato dei fondi di anticipazione alla fine dell’esercizio.
Il mancato versamento in tesoreria di quanto giacente e non speso avrebbe dovuto formare oggetto di approfondimento da parte dell’organo di controllo, cui l’art. 139 c.g.c. affida il compito di dare conto dell’attività di verifica svolta (Sez. giur. Veneto, ord. n. 15/2023). Il Collegio dichiara pertanto l’irregolarità della gestione di cui al conto giudiziale, demandando agli organi responsabili dell’ente l’adempimento degli obblighi di legge. In assenza di condanna dell’agente contabile, nulla è disposto sulle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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