Consegnatario di soli immobili non tenuto al conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 314 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di conto, la categoria degli agenti contabili consegnatari di beni degli enti locali va individuata secondo la disciplina di contabilità dello Stato, richiamata dall’art. 93 del T.U.E.L. e dal d.P.R. n. 254/2002. Solo i consegnatari per debito di custodia sono tenuti alla resa del conto giudiziale, perché assumono in carico beni mobili con obbligo restitutorio. I consegnatari per debito di vigilanza, ai quali è affidata la conservazione di beni immobili, sono qualificabili come agenti amministrativi e sono tenuti al solo conto amministrativo. Ne consegue che, in presenza di beni immobili, il rapporto non è configurabile come gestione di magazzino e il giudizio di conto è improcedibile per mancanza dell’oggetto.

Il Fatto

Il Magistrato relatore per i conti di un Comune ha depositato la relazione per la fissazione dell’udienza di discussione del giudizio sul conto reso dall’agente contabile indicato in epigrafe, quale consegnatario di beni mobili e immobili comunali per l’esercizio 2022. La relazione rilevava che il conto conteneva l’elenco dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non aveva un debito di custodia, ma un mero obbligo di vigilanza, con la conseguenza che non sussisteva l’obbligo di rendere il conto giudiziale.

La Procura regionale, con conclusioni depositate il 22 ottobre 2024, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il Magistrato relatore ha richiamato la relazione di deferimento e il Pubblico Ministero ha concordato, instando per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

La questione preliminare riguarda la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale e l’eventuale inclusione in essa dei consegnatari di beni immobili. Il Collegio muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie, individuando il criterio nel maneggio di pubblico denaro o nella consegna di cose.

Il medesimo regolamento dispone che gli oggetti mobili siano dati in consegna ad agenti responsabili mediante inventario (art. 22) e che i consegnatari dei beni mobili rendano il conto giudiziale alla fine di ogni anno finanziario (art. 32). L’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 254/2002 distingue espressamente i consegnatari in agenti amministrativi per debito di vigilanza e agenti contabili per debito di custodia, riservando ai soli secondi la resa del conto giudiziale.

Il Collegio richiama l’arresto della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del d.P.R. n. 254/2002 anche ai consegnatari degli enti locali e individua lo spartiacque tra le due figure. L’art. 93 del T.U.E.L. non precisa se l’incarico di gestione riguardi beni mobili o immobili: la interpretazione sistematica impone di riferirsi alla disciplina statale, non essendo ammesse nozioni distinte per la contabilità statale e quella locale.

Il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, con obbligo restitutorio, ed è incompatibile con una gestione di beni immobili. Il Collegio richiama in proposito Corte conti, Sez. giur. Trentino Alto Adige n. 39 del 21 settembre 2017, Sez. giur. Friuli Venezia Giulia n. 17 del 17 febbraio 2014, Sez. giur. Abruzzo n. 102 del 15.10.2015, Sez. Abruzzo n. 17 del 4 dicembre 2017 e Sez. giur. Veneto n. 173 del 2016. Dall’esame del conto emerge una elencazione generica di beni in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino: il convenuto è dunque qualificabile come agente amministrativo, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. Il giudizio è pertanto improcedibile per mancanza dell’oggetto, con assenza di pronuncia sulle spese stante la natura in rito della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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