Nessun conto giudiziale per consegnatario di beni mobili con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 129 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali legato da un mero debito di vigilanza, e non da un debito di custodia, non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, i consegnatari con debito di vigilanza non sono soggetti all’obbligo di resa del conto, che grava invece, per gli artt. 11 e 23 del medesimo decreto, sui consegnatari con debito di custodia. La distinzione rileva sul piano della qualificazione soggettiva: il consegnatario con debito di vigilanza è agente amministrativo, non agente contabile. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del giudizio di conto per carenza dei presupposti normativi.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la posizione di una consegnataria di beni mobili in servizio presso il Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare di un Comune, per l’esercizio finanziario 2020. Il conto, redatto dalla consegnataria e depositato dall’Ente presso la Sezione giurisdizionale, è stato esaminato dal magistrato istruttore quanto alla relativa ammissibilità e procedibilità.
Dal conto risultano indicati ventidue beni, per ciascuno dei quali sono forniti descrizione, estremi di inventario, consistenza iniziale e finale in quantità e valore. Il magistrato istruttore ha rilevato che l’atto non è qualificabile come conto giudiziale, mancando i requisiti minimi per individuare i beni dati in consegna e custoditi. La consegnataria ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di improcedibilità, assumendo di essere consegnataria per mero debito di vigilanza. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. La norma si salda con l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che espressamente esclude dall’obbligo i consegnatari con debito di vigilanza, riservando la resa del conto ai consegnatari con debito di custodia.
La Corte ricostruisce la nozione di debito di custodia: essa presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni, destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
Il Collegio chiarisce il criterio di discrimine. Qualora la giacenza presso i singoli uffici ecceda, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità interessata, essa risponde a un’esigenza di continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, con debito di custodia e conseguente obbligo di resa del conto. I beni di consumo giacenti presso gli uffici e le scorte operative strettamente necessarie al funzionamento ordinario restano esclusi dal conto, fermo l’obbligo di rendicontazione amministrativa anche ai fini del controllo di gestione.
Nella fattispecie, i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso continuativo presso l’Ufficio e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino. Il Collegio conclude dunque che grava sulla consegnataria un mero obbligo di vigilanza e non di custodia in senso tecnico, con conseguente carenza dei presupposti per la resa del conto giudiziale e declaratoria di improcedibilità del giudizio di conto. Non v’è luogo a pronuncia sulle spese, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato a mere questioni preliminari.
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Nota della Redazione
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