Fusione per incorporazione fuori dal controllo Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 80 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, è circoscritto ai soli atti di costituzione di una società e di acquisto di partecipazioni con cui l’amministrazione pubblica assume per la prima volta la qualifica di socio. Ne restano esclusi gli atti che, come l’acquisizione di una quota in una società già partecipata indirettamente dall’ente, non determinano l’assunzione ex novo di tale qualifica e sono funzionalmente diretti a una fusione per incorporazione. Tali operazioni confluiscono nell’ambito delle scelte di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, valutabili in occasione dei piani di revisione periodica e delle relazioni annuali sui risultati conseguiti.

Il Fatto

Il Comune ha trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui, nell’ambito della gestione del Servizio Idrico Integrato, ha disposto l’acquisizione da parte della propria partecipata in house della quota detenuta da altro soggetto societario in una società già partecipata.

L’operazione, per un importo di Euro 217.616,00, era finalizzata a consentire alla partecipata di acquisire il controllo dell’intero capitale sociale della società strumentale e alla successiva fusione per incorporazione, quale razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. La questione concerne la riconducibilità dell’atto all’ambito del controllo preventivo previsto dal TUSP.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto l’ambito soggettivo del controllo, individuando nel Comune un’amministrazione pubblica destinataria delle disposizioni del d.lgs. n. 175/2016, tenuta all’osservanza degli artt. 4, 5, 7 e 8 in materia di acquisto di partecipazioni.

Quanto all’ambito oggettivo, la Corte richiama l’art. 5, comma 3, TUSP, che impone la trasmissione all’esame della Sezione dei soli atti di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni, anche indirette, valorizzando la nozione di partecipazione recata dall’art. 2, lett. f), del medesimo decreto. La norma limita espressamente il proprio perimetro ai due momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, assumendo la qualifica di socio.

Su questa base la Sezione richiama il principio delle Sezioni riunite n. 16 del 2022 e della deliberazione di massima n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, secondo cui l’esame non riguarda le operazioni di trasformazione, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale quando non comportino anche l’acquisto della posizione di socio. Il controllo non si estende alle valutazioni riferibili a soggetti societari già partecipati dalla medesima amministrazione.

Nel caso concreto, il Comune è socio della partecipata in house, che già detiene la quota di maggioranza della società strumentale. L’operazione si sostanzia nell’acquisizione di una quota residua e non comporta l’assunzione ex novo della qualifica di socio in una società già partecipata indirettamente dall’ente. Essa è inoltre finalizzata alla fusione per incorporazione.

La Sezione rileva il notevole tempo intercorso tra l’adozione della delibera comunale e la trasmissione, e il fatto che l’operazione sia già eseguita, ma precisa che tali circostanze non mutano la conclusione. L’atto esula dal controllo dell’art. 5 TUSP e confluisce nell’ambito delle scelte di razionalizzazione, valutabili in occasione dei piani di revisione periodica e delle relazioni annuali di cui all’art. 20 del TUSP. La Sezione dichiara pertanto che la deliberazione non rientra nell’ambito del controllo previsto dalla norma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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