Sopravvenuta mancanza del danno erariale e improcedibilità della domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 196 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta mancanza del danno erariale, per effetto del recupero integrale delle somme richieste in citazione, comporta improcedibilità della domanda per venir meno dell’interesse all’azione. Non si tratta di pronuncia assolutoria, poiché l’eventuale danno contestato non è più attuale e non può esservi luogo a condanna. La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento sopravvenuto della situazione sostanziale e rassegnino conclusioni conformi. La definizione della controversia su questione pregiudiziale giustifica, ex art. 31 del codice di giustizia contabile, la compensazione delle spese.
Il Fatto
Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio un militare in servizio presso un Ufficio Circondariale Marittimo, chiedendone la condanna al pagamento di euro 2.480,00 in favore del Ministero della difesa, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia. Il danno erariale contestato derivava dallo svolgimento di attività di disk jockey presso esercizi commerciali, in violazione del divieto di cumulo di incarichi.
La vicenda era emersa da una segnalazione della Guardia di Finanza, sviluppata a seguito di un controllo su un esercizio commerciale. Il militare aveva presentato al Comando comunicazioni relative allo svolgimento di attività extraprofessionale, dichiarandone il carattere artistico e l’assenza di compensi. Dalle indagini risultava invece la percezione di corrispettivi per euro 2.480,00. La medesima vicenda era stata trasmessa all’Autorità Giudiziaria per il delitto di cui all’art. 479 cod. pen.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, constatata la regolare instaurazione del contraddittorio, l’atto di citazione essendo stato notificato a mani proprie, la Sezione dichiara la contumacia del convenuto ai sensi dell’art. 93 del codice di giustizia contabile.
In via pregiudiziale, la Corte prende atto dell’avvenuto recupero delle somme richieste in citazione da parte della Direzione di Amministrazione, conclusosi successivamente al deposito dell’atto di citazione, mediante ritenute mensili sulle competenze stipendiali del sottufficiale.
La Sezione qualifica la fattispecie: la sopravvenuta mancanza del danno rende la domanda improcedibile. Tale condizione non comporta una pronuncia assolutoria, ma soltanto la constatazione del sopravvenuto venir meno dell’interesse all’azione. Da un lato non può esservi luogo a condanna, perché l’eventuale danno contestato non è più attuale.
Dall’altro, la cessazione della materia del contendere presuppone, per consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Sezione, che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi al giudice. Nel caso esame tale condizione non si è verificata.
La definizione della controversia sulla base di una questione pregiudiziale giustifica, ex art. 31 del codice di giustizia contabile, la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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