Parere sfavorevole su acquisizione indiretta di partecipazione societaria per carenze motivazionali (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 237 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 sull’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria, anche indiretta, non si esaurisce nella verifica formale della conformità dell’atto ai commi 1 e 2 e agli artt. 4, 7 e 8, ma investe la motivazione del provvedimento e il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. L’onere di motivazione analitica gravante sull’amministrazione non è soddisfatto quando manca una valutazione comparativa di carattere quantitativo tra la scelta del modello in house providing e l’esternalizzazione del servizio tramite acquisto sul mercato, né un quadro economico di raffronto tra i costi della gestione diretta e quelli dei gestori attuali o di un ipotetico progetto posto a base di gara. La carenza motivazionale in ordine alla convenienza economica e all’analisi dell’alternativa tra gestione diretta o esternalizzata è assorbente degli ulteriori profili critici e impone il parere sfavorevole. Qualora l’amministrazione intenda procedere egualmente, è tenuta a motivare analiticamente le ragioni del discostamento, a darne pubblicità sul sito istituzionale e a informarne la Sezione.

Il Fatto

Il Comune istante ha sottoposto al controllo preventivo della Sezione regionale di controllo per la Lombardia la propria deliberazione consiliare di acquisizione di una partecipazione indiretta in AEMME Linea Ambiente s.r.l. tramite CAP Holding s.p.a., società affidataria del servizio idrico integrato di cui gli enti locali istanti sono soci. L’operazione si inserisce in un più ampio processo di aggregazione delle gestioni dei rifiuti urbani nell’area metropolitana milanese, promosso dalla stessa CAP Holding e oggetto del piano industriale allegato alla deliberazione.

La richiesta di parere è stata trattata congiuntamente ad altre analoghe, considerata l’unità dell’operazione societaria e della documentazione prodotta. Il thema decidendum riguarda la verifica della conformità dell’atto ai parametri dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla configurazione dell’istituto come «peculiare attività di controllo» di cui il legislatore individua tempi, parametri ed esiti, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022. L’oggetto del controllo è l’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e il suo indirizzo è la motivazione del provvedimento, come chiarito dalla deliberazione n. 161/2022/PAR del 25 ottobre 2022.

Nel caso concreto, l’operazione consiste nell’acquisizione di partecipazioni in AEMME Linea Ambiente s.r.l. funzionali allo sviluppo di un gestore integrato di area vasta, senza contestuale affidamento del servizio in regime di in house a cascata. Il piano industriale prevede tuttavia un’espansione rilevante dei comuni serviti, con un affidamento del servizio già nel 2026 da parte di diciotto comuni, altri cinque nel 2027 e un incremento annuo di abitanti serviti fino a circa settecentomila nel 2035.

La Corte rileva che l’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 esige la motivazione analitica delle ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. Nel provvedimento sottoposto a controllo, invece, difetta un quadro economico di confronto rispetto all’ipotesi dell’esternalizzazione e manca una valutazione comparativa, anche di sintesi, dei costi del servizio da gestire in house rispetto a quelli dei gestori attuali o a quelli stimati di un ipotetico progetto da porre a base di gara.

La Sezione conferma il proprio orientamento richiamando la deliberazione n. 2/2024/PASP del 19 gennaio 2024 e la n. 130/2025/PASP del 3 giugno 2025, che ha ritenuto insuperabili e assorbenti degli ulteriori profili critici le carenze motivazionali in ordine ai parametri della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e dell’analisi dell’alternativa tra gestione diretta o esternalizzata. La circostanza che l’affidamento del servizio non sia contestuale all’acquisizione non esime dall’onere motivazionale, essendo l’operazione dichiaratamente preordinata alla razionalizzazione delle gestioni e alla riduzione delle società in house attive nel settore.

Allo stato degli atti e a fronte delle assorbenti carenze motivazionali, la Corte esprime parere sfavorevole sulla deliberazione consiliare sottoposta a controllo. Qualora l’amministrazione intenda procedere egualmente, è tenuta a motivare analiticamente le ragioni del discostamento, a darne pubblicità sul sito istituzionale e a informarne la Sezione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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