GSE può sospendere incentivi in via cautelare pendente processo penale (TAR Lazio n. 1683 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Gestore dei Servizi Energetici è titolare del potere di sospensione cautelare dell’efficacia dei provvedimenti di ammissione agli incentivi, in forza dell’art. 21-quater della legge n. 241/1990, istituto a valenza generalizzata che non richiede un espresso conferimento per ciascun settore di attività amministrativa. La sospensione dell’erogazione delle tariffe trova fondamento nella sussistenza di gravi ragioni, integrate dalle risultanze di un procedimento penale in corso e dal rinvio a giudizio per condotte che, se confermate, inciderebbero sul possesso dei requisiti per la spettanza degli incentivi. Non è ostativo lo stato iniziale del processo penale, né occorre attendere il giudicato ovvero l’esito del procedimento di verifica, poiché la funzione cautelare sarebbe altrimenti vanificata. Il termine di durata del procedimento di verifica ha natura ordinatoria e il suo decorso non fa venire meno il potere. Il potere di sospensione cautelare deve rispettare il termine di efficacia del potere di annullamento, che non opera quando trovi applicazione l’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.

Il Fatto

La ricorrente è una società titolare di un impianto a biomasse, in amministrazione straordinaria dal 3 ottobre 2023. A seguito di un procedimento penale avviato presso il Tribunale di Catanzaro, alcuni soggetti hanno ricevuto contestazioni per associazione per delinquere e truffa in danno del GSE, ricollegate a presunte violazioni della disciplina incentivante sulle biomasse e a un indebito conseguimento del coefficiente premiale della filiera corta.

Con provvedimento del 15 novembre 2023 il GSE ha avviato il procedimento di verifica e controllo ex art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e ha sospeso l’erogazione degli incentivi previsti dalla convenzione. La società ha impugnato la sospensione davanti al TAR Lazio. Con successivo provvedimento del 26 gennaio 2024 il GSE, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria, ha annullato in autotutela la sospensione, ripristinando la procedura di erogazione. La ricorrente ha comunque dichiarato l’interesse alla decisione ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità: il ricorso è stato depositato il 23 gennaio 2024, mentre l’annullamento d’ufficio è stato comunicato solo il 26 gennaio successivo. La comunicazione di avvio non può dirsi atto meramente endoprocedimentale, poiché contiene un provvedimento che inibisce l’erogazione degli incentivi. Quanto all’improcedibilità, l’interesse risarcitorio manifestato impone l’accertamento della legittimità dell’atto ex art. 34, comma 3, c.p.a.

Nel merito, il TAR ribadisce un orientamento già espresso dalla stessa Sezione. Il potere cautelare di sospensione è istituto tipico a valenza generalizzata ex art. 21-quater della legge n. 241/1990, esercitabile da ogni soggetto che svolga funzioni pubbliche. Si tratta di un potere di natura precauzionale, funzionale a evitare che l’efficacia di atti della cui legittimità si dubita si perpetui. La giurisprudenza ha già riconosciuto in capo al GSE tale potere, riferito anche al provvedimento di ammissione agli incentivi.

Quanto ai presupposti, le gravi ragioni sono integrate dall’ordinanza di sequestro del 29 settembre 2022 e dal rinvio a giudizio comunicato al GSE il 7 luglio 2023. Gli elementi emersi in sede penale appaiono idonei, ove accertati, a incidere sul possesso dei requisiti per la spettanza delle tariffe, che risulterebbero illegittimamente corrisposte e oggetto di doveroso recupero. Non è ostativo lo stadio iniziale del processo, poiché il potere di sospensione non è subordinato al giudicato penale, altrimenti se ne vanificherebbe la funzione cautelare.

Non è violato il termine dell’art. 21-quater. La natura delle violazioni ipotizzate comporterebbe l’applicazione dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, con insussistenza del termine di dodici mesi e sussistenza del mero termine ragionevole, nel caso rispettato. Irrilevante è il termine del procedimento di verifica ex art. 10 del d.m. 31 gennaio 2014, di natura ordinatoria. La sospensione è durata poco più di due mesi.

La disciplina antimafia richiamata presuppone la confisca, evenienza futura che non impedisce l’intervento precauzionale del GSE. L’ipotizzata estinzione per confusione ex art. 50 del d.lgs. n. 159/2011 riguarda il credito erariale nelle procedure esecutive dei concessionari della riscossione. Il GSE non è tenuto a indagini patrimoniali. Le censure di sproporzione sono indimostrate. Il ricorso è respinto; le spese compensate per la peculiarità della controversia e il ritiro del provvedimento in corso di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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