Porto d’armi, onere del dimostrato bisogno sempre sul richiedente anche al rinnovo (TAR Lombardia n. 1930 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi per difesa personale costituisce eccezione al normale divieto di portare armi e non un diritto assoluto del richiedente. Ai fini del rilascio e del rinnovo della licenza, la prova del dimostrato bisogno grava sempre sull’istante e non si inverte per effetto di un precedente rilascio. Né il precedente rilascio né i precedenti rinnovi generano un onere rafforzato di motivazione in capo all’Amministrazione, né un legittimo affidamento alla prosecuzione del titolo. Ogni istanza deve essere valutata in rapporto alla situazione contingente del soggetto, con controllo penetrante che si dispiega proprio all’atto del rinnovo periodico.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto in passato il porto di pistola per difesa personale. Collocato in pensione nell’ottobre 2021, presentava istanza di rinnovo alla competente Prefettura. L’Amministrazione la rigettava con decreto del 3 ottobre 2022, rilevando l’assenza di prova del dimostrato bisogno.
Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Lombardia con un unico motivo, deducendo difetto di istruttoria ed erronea applicazione degli artt. 42, 43 e 11 del TULPS. Sosteneva che il reato di bancarotta fraudolenta non fosse di per sé indice di pericolo di abuso delle armi, che non fosse stata valorizzata la condotta successiva e che l’Amministrazione avesse omesso di valutare la documentazione prodotta. La domanda cautelare era respinta. All’udienza pubblica la causa era trattenuta per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 42 del TULPS, che riconosce al Prefetto la facoltà di concedere la licenza solo in presenza di dimostrato bisogno. Richiama la giurisprudenza costituzionale, secondo cui il porto d’armi non è un diritto assoluto ma eccezione al divieto di portare armi. Da tale qualificazione discende un vero potere discrezionale dell’Amministrazione, esercitabile anche fissando criteri generali di valutazione in rapporto alle esigenze di ordine pubblico.
Il Tribunale precisa che il dimostrato bisogno non si ricava dalla mera appartenenza a una categoria professionale, dallo svolgimento di un’attività economica, dalla consistenza degli interessi patrimoniali o dalla necessità di movimentare somme di denaro.
Il passaggio centrale riguarda il riparto dell’onere probatorio nel caso di titolo già concesso in precedenza. Il Collegio aderisce all’orientamento della Sez. III del Consiglio di Stato, secondo cui la prova del bisogno ricade sempre sul richiedente e il precedente rilascio non genera alcuna inversione dell’onere, né un onere motivazionale rafforzato in capo all’Amministrazione. Il rilascio del titolo, come deroga al divieto, non produce diritti né legittimi affidamenti al rinnovo in perpetuo, ma soggiace a un controllo assiduo che abilita l’Autorità a una riconsiderazione discrezionale dell’opportunità del permanere del titolo.
Su questa base il Collegio esamina il diniego e lo ritiene coerente e ben motivato. L’Amministrazione aveva evidenziato l’assenza della prova del bisogno sotto il profilo professionale, non avendo il ricorrente documentato le mansioni svolte dopo il pensionamento, e sotto il profilo personale, risultando la dimora in una zona non esposta a rischio superiore a quello del comune cittadino. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese per ragioni di equità sostanziale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.