Procedure a sportello e inammissibilità della doppia domanda su tabelle diverse (TAR Lazio n. 1687 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure a sportello per l’assegnazione di contributi pubblici il soccorso istruttorio non è attivabile, perché l’integrazione postuma di atti richiesti a pena di esclusione altererebbe la par condicio e svilirebbe il criterio cronologico su cui si fonda la selezione. L’Amministrazione non è titolare di alcun dovere generale di emendare gli errori di compilazione commessi dal richiedente, gravando su quest’ultimo un onere di autoresponsabilità e di correttezza nella presentazione della domanda. La clausola che sanziona con l’inammissibilità la presentazione di più proposte a valere su tabelle diverse, in quanto posta a tutela della concorrenza tra operatori e della programmazione finanziaria della misura, è legittima e trova applicazione anche quando i fondi disponibili risultino capienti.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore agroalimentare, ha presentato mediante il portale informatico due distinte domande di ammissione al contributo previsto dal PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”, per due impianti fotovoltaici da realizzare in Comuni diversi. Per la prima domanda ha dichiarato di rientrare nella Tabella 2, per la seconda nella Tabella 3.

Il Gestore dei Servizi Energetici, rilevata la presentazione di due istanze a valere su tabelle differenti, ha avviato un procedimento in autotutela e ha annullato l’ammissione già disposta per la prima domanda. La società ha impugnato l’annullamento davanti al TAR Lazio, contestando il difetto dei presupposti, la violazione del principio di proporzionalità, il mancato utilizzo del soccorso istruttorio e l’illegittimità derivata dalle norme del bando.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa processuale: la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati è superata ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a. in ragione della manifesta infondatezza della pretesa.

Nel merito, la questione centrale riguarda l’applicabilità del soccorso istruttorio alle procedure a sportello. Il TAR richiama i propri consolidati approdi: la verifica di ammissibilità della domanda è prevista solo alla scadenza del termine, e l’integrazione successiva darebbe spazio a condotte elusive del criterio cronologico, inducendo il partecipante a presentare istanze incomplete confidando nella loro regolarizzazione. Il rischio di postergazione degli altri concorrenti, anche a fondi capienti, è di per sé idoneo ad alterare la par condicio.

Il Collegio sottolinea che nelle procedure comparative di massa non può maturare alcuna aspettativa che l’Amministrazione controlli e corregga le irregolarità della domanda. La lex specialis impone ai partecipanti obblighi di correttezza, solidarietà e autoresponsabilità, con oneri minimi di cooperazione che comprendono la compilazione corretta dei moduli. La ricorrente, avendo presentato entrambe le domande al ridosso dell’apertura della piattaforma, avrebbe avuto il tempo di rimediare all’errore entro il termine di chiusura, utilizzando la funzionalità di rinuncia o annullamento prevista dal Regolamento Operativo.

Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il TAR esclude che i precedenti invocati dalla ricorrente siano sovrapponibili e nega l’esistenza di un principio generale di emendabilità degli errori in capo all’Amministrazione. Il terzo motivo è respinto perché la comunicazione di rinuncia è stata inviata via PEC, canale non previsto dal paragrafo 1.3 del Regolamento, che riserva alla piattaforma informatica ogni comunicazione rilevante. Il quarto motivo, fondato sull’illegittimità derivata, è rigettato.

Infine, il Collegio esclude che l’Avviso e il Regolamento abbiano ecceduto la fonte sovraordinata: il D.M. MASAF n. 2011444 del 19.04.2023 demanda all’Avviso la definizione delle modalità di presentazione, e il rigore formale è rafforzato dalla natura di aiuto di Stato della misura, in deroga all’art. 107 TFUE. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese per la complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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