Discarico crediti inesigibili: diligenza del concessionario e prova del pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 150 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio che accerta il diritto dell’ente locale ad ottenere dal concessionario il pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 112/1999, il diniego di discarico è illegittimo quando il concessionario abbia dato adeguata dimostrazione di aver svolto con diligenza l’attività di riscossione, compiendo concreti atti volti ad assicurare il recupero del credito. La causa di perdita del diritto al discarico prevista dall’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999 presuppone una mancata riscossione imputabile al concessionario: il giudice contabile deve quindi verificare in concreto l’esito dell’attività di recupero, anche medio tempore, e non può fondare il diniego sulla sola inerzia presuntiva. Il concessionario è tenuto a versare all’ente, per intero, quanto abbia dichiarato di avere effettivamente riscosso.
Il Fatto
Il Comune aveva affidato alla società concessionaria la riscossione di numerosi crediti, avviando poi una verifica su centoquarantadue partite e adottando altrettanti provvedimenti di diniego del discarico. La società impugnava tutti i dinieghi davanti alla Sezione giurisdizionale, contestando sia i vizi del procedimento sia l’insussistenza del potere di controllo dell’ente in forza dei commi 684, 687 e 688 della l. n. 190/2014 e del meccanismo dello scalare inverso.
Il contenzioso ha attraversato un duplice intervento della Corte costituzionale, con sentenze che hanno escluso l’applicabilità della normativa derogatoria alla società, in quanto nata dallo scorporo del ramo d’azienda di un concessionario nazionale e di natura privata, e hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale della proroga retroattiva. Riassunti i giudizi, la questione giunge alla decisione sul merito del singolo diniego.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal quadro già fissato con una propria precedente sentenza, alla cui motivazione dichiara pieno rinvio. In quella sede era stato affermato che il giudizio ad istanza di parte ex art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non è un’azione demolitoria del provvedimento amministrativo, ma riguarda la fondatezza del diritto dell’ente di ottenere il pagamento delle quote inesigibili: i vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano sul diritto al rimborso.
Era stato inoltre escluso che la società potesse invocare la perdurante pendenza del termine per la comunicazione di inesigibilità, risultando applicabile la normativa ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Tuttavia, in applicazione del principio del ragionevole affidamento circa l’applicabilità della disciplina derogatoria, l’omessa presentazione della comunicazione nei termini non basta a dichiararla inadempiente: occorre verificare i presupposti e le condizioni sostanziali del discarico.
La Corte aveva poi chiarito che il diniego di discarico, se tempestivamente impugnato, non sospende l’attività del concessionario, che anzi deve proseguire nella riscossione per evitare decadenze e prescrizioni. Da ciò deriva la necessità di valutare l’esito dell’attività svolta dopo il diniego e le somme medio tempore riscosse, con rideterminazione della sanzione, nonché la rilevanza dello ius superveniens in materia di rottamazione.
Nel caso concreto la società ha documentato la cartella di pagamento, le intimazioni e gli ulteriori atti, e ha allegato il pagamento intervenuto da parte dell’erede del debitore, deceduto nel 2009. La Sezione esclude, perciò, la legittimità del diniego, richiamando l’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999, che fa discendere la perdita del discarico dalla mancata riscossione imputabile al concessionario. Respinta ogni contraria eccezione, il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con integrale compensazione delle spese per la complessità del quadro normativo e dell’interpretazione giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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