Pensione Opzione donna e silenzio INPS condannato (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 89 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni, la mancata pronuncia dell’INPS sulla domanda di pensione di anzianità cd. “Opzione donna”, decorso il termine di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990, determina la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 della medesima legge, con conseguente accoglimento dell’istanza. Il diritto alla prestazione è accertato qualora la lavoratrice dipendente dimostri il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, ovvero un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni alla data di maturazione del diritto.
Il Fatto
Una docente, in data 18 gennaio 2022, presentava domanda di pensione di anzianità con calcolo contributivo sperimentale cd. “Opzione donna” ai sensi dell’art. 16 del D.L. n. 4/2019. Rimasta priva di riscontro, la lavoratrice sollecitava più volte l’INPS, che comunicava generiche difficoltà istruttorie. Dopo un ricorso amministrativo al Comitato Provinciale e una diffida a provvedere, la docente adiva la Corte dei Conti per l’accertamento del proprio diritto alla pensione e la condanna dell’INPS al pagamento dei ratei arretrati con decorrenza dal 1° febbraio 2022.
Costituitosi, l’INPS eccepiva l’inammissibilità e infondatezza del ricorso senza motivare, chiedendo l’audizione del responsabile dell’ufficio. Il Giudice disponeva un’ordinanza istruttoria, rimasta tuttavia inottemperata, per l’acquisizione di una relazione sullo stato della pratica. All’udienza di discussione, la ricorrente produceva una comunicazione che confermava la regolare certificazione della posizione contributiva.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il quadro normativo di riferimento, evidenziando come l’art. 16 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 26/2019, riconosca alle lavoratrici la facoltà di accesso al pensionamento anticipato con il cd. “Opzione donna”, a condizione del possesso dei requisiti contributivo e anagrafico. Dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente, alla data della domanda, era in possesso di tali requisiti, avendo maturato un’anzianità contributiva di 36 anni e 10 mesi e un’età di 61 anni, quindi superiore al minimo richiesto.
L’istituto del silenzio-assenso, previsto dall’art. 20 della legge n. 241/1990, assume rilievo decisivo: decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza senza che la Pubblica Amministrazione si sia pronunciata, il silenzio equivale a un provvedimento di accoglimento della domanda. Nel caso di specie, l’INPS non ha fornito alcuna motivazione a sostegno della propria eccezione e non ha ottemperato all’ordinanza istruttoria, non dimostrando l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione.
Conseguentemente, la Corte accerta il diritto della ricorrente alla pensione cd. “Opzione donna” e condanna l’INPS al pagamento della prestazione e dei ratei arretrati con decorrenza dal 1° febbraio 2022. L’ente è altresì condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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