Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 16 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, avviato in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., la definizione del giudizio spetta al giudice monocratico con sentenza, restando la fase collegiale destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ex art. 142 c.g.c. Il provvedimento che dichiari l’estinzione del giudizio deve assumere la forma della sentenza e non del decreto monocratico, che ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.g.c. non richiede motivazione. Il deposito del conto nei termini assegnati, con conseguente adempimento integrale dell’obbligo, determina l’estinzione per cessata materia del contendere. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale promuoveva il giudizio per la resa del conto nei confronti dell’agente contabile di un Comune, con ricorso depositato il 30 giugno 2023 e riferito agli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020. Il giudice designato, accogliendo il ricorso, con decreto n. 8 depositato il 14 settembre 2023 assegnava all’agente contabile il termine perentorio del 29 febbraio 2024 per il deposito del conto all’Ente e a quest’ultimo il termine del 31 maggio 2024 per il deposito presso la sezione giurisdizionale.
In data 31 maggio 2024 il Comune provvedeva effettivamente al deposito dei conti. Il 30 agosto 2024 la Procura regionale depositava l’istanza per la fissazione dell’udienza, ai fini della definizione del giudizio. All’udienza il Pubblico Ministero concludeva chiedendo di dichiarare il non luogo a provvedere, essendo l’obbligo adempiuto per intero, anziché l’estinzione per cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta anzitutto una questione di forma processuale. Una volta avviato il giudizio per resa di conto in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., lo stesso giudizio deve essere definito, anche ai sensi dell’art. 144 c.g.c., con sentenza parimenti monocratica. La fase collegiale è destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ai sensi dell’art. 142 c.g.c.
Il giudice richiama sul punto, in senso conforme e condiviso, le Sezioni giurisdizionali per la Lombardia n. 227/2023 e per la Puglia n. 389/2023. La soluzione ritenuta corretta è quindi la definizione con sentenza monocratica e non con decreto.
Il Collegio si sofferma altresì sulla forma del provvedimento di estinzione. La diversa forma del decreto monocratico, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.g.c., non richiederebbe motivazione. Ne deriva che il provvedimento espresso che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa di conto deve essere costituito dalla sentenza. In tal senso il giudice richiama le Sezioni giurisdizionali per la Lombardia n. 36/2024, per la Basilicata n. 14/2024, per la Liguria n. 63/2024 e per il Veneto n. 101/2024.
Nel merito, risulta che i conti dell’agente contabile siano stati depositati nel rispetto dei termini assegnati e che il Pubblico Ministero abbia chiesto la fissazione dell’udienza. Il giudice procede pertanto alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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