Accesso agli atti nel procedimento disciplinare professionale e cessazione della materia (TAR Lazio n. 1587 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi trova applicazione anche nella fase prodromica e istruttoria del procedimento disciplinare degli ordini professionali, anteriore alla formale apertura del giudizio disciplinare, non potendosi interpretare la normativa speciale in modo avulso dai principi di trasparenza e partecipazione procedimentale introdotti dalla legge n. 241/1990. Ne consegue che il professionista convocato in audizione preliminare ha titolo a conoscere gli atti che lo riguardano. Tuttavia, qualora l’amministrazione provveda alla integrale ostensione della documentazione richiesta nel corso del giudizio, l’interesse strumentale del ricorrente risulta pienamente soddisfatto e va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in assenza di vulnus al diritto di difesa.

Il Fatto

Il ricorrente, consigliere di un Ordine regionale, era stato convocato in audizione preliminare dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi ai sensi dell’art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 221/1950, a seguito di un plico anonimo assunto a protocollo il 30 giugno 2025. In vista dell’incontro aveva presentato istanza di accesso agli atti del procedimento, chiedendo copia delle segnalazioni, dei verbali, delle informazioni assunte e di ogni documento collegato alla propria posizione.

La Federazione aveva riscontrato con tre note — prot. 12457/2025 del 31 luglio 2025, prot. 12537/2025 del 4 agosto 2025 e prot. 12734/2025 del 1° settembre 2025 — differendo l’ostensione al momento dell’eventuale deferimento a giudizio disciplinare, ai sensi del successivo comma 2. Il ricorrente ha impugnato tali provvedimenti davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione degli artt. 97 Cost., 22 e 24 della legge n. 241/1990 e 39 del d.P.R. n. 221/1950, oltre all’eccesso di potere per sviamento, illogicità e disparità di trattamento, e chiedendo l’accertamento del proprio diritto di accesso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione della fase procedimentale. L’istruttoria era stata avviata sulla base di un plico anonimo, dal quale era emersa la prassi — già ritenuta meritevole di sanzione disciplinare — di attribuzione al Presidente di incarichi retribuiti da società incaricate dall’Ordine, di cui l’ente avrebbe dovuto avere traccia nelle rendicontazioni.

Il punto centrale attiene alla portata dell’art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 221/1950, che disciplina la fase delle “opportune informazioni” e dell’audizione dell’interessato prima del deferimento a giudizio. Il ricorrente ne deduceva il diritto all’ostensione già in tale fase; la Federazione opponeva il differimento al momento del deferimento.

Il Tribunale non risolve in astratto il contrasto, ma si allinea alla giurisprudenza amministrativa richiamata — Cons. Stato, Sez. V, n. 4467 del 2005 — secondo cui il diritto di accesso trova applicazione anche nella fase prodromica e istruttoria dei procedimenti disciplinari degli ordini professionali, anteriormente alla formale apertura del procedimento. La normativa speciale non può essere letta in modo separato dai princìpi di trasparenza e partecipazione della legge n. 241/1990.

Il Collegio, tuttavia, rileva che nelle more del giudizio la Federazione ha trasmesso al ricorrente, con p.e.c. del 22 ottobre 2025, l’integrale documentazione contenuta nel plico, all’esito della seduta del 16 settembre 2025 in cui il Comitato Centrale ha deferito l’interessato a giudizio disciplinare con delibera n. 217. L’ostensione ha quindi soddisfatto in pieno l’interesse fatto valere.

Nessun vulnus al diritto di difesa è ravvisabile: il ricorrente non ha peraltro partecipato all’audizione disposta nei suoi confronti il 3 settembre 2025, occasione in cui avrebbe potuto conoscere gli addebiti. Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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