Azione di ottemperanza inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Calabria n. 78 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse a ricorrere, quale species dell’interesse ad agire, deve presentare i caratteri della concretezza e attualità e consistere in un’utilità pratica, diretta e immediata che il ricorrente può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice. Tale condizione riguarda tutte le azioni processuali, compresa quella di ottemperanza, che per sua stessa natura si espone all’incidenza di sopravvenienze di fatto e di diritto idonee a far venir meno l’utilità dell’esecuzione del giudicato azionato. Il sopravvenuto mutamento dei presupposti fattuali impone di rivalutare la sussistenza dell’interesse, che non può ritenersi cristallizzato dalla positiva valutazione compiuta nel giudizio definito dalla sentenza di cui si chiede l’esecuzione. Il pregiudizio dedotto non può risolversi nella mera incidenza del provvedimento sull’organizzazione del servizio, occorrendo un pregiudizio personale, concreto e attuale, distinto da quello della generalità dei consociati.

Il Fatto

Il ricorrente, già Funzionario di elevata qualificazione nella Polizia locale del Comune di Dipignano e in precedenza Comandante del servizio, ha impugnato la delibera della Giunta comunale n. 58 del 17 luglio 2025, con cui si è proceduto all’accorpamento del Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Sicurezza con il Settore Tecnico-Ambiente in un unico Settore Tecnico-Vigilanza e Ambiente, con modifica del regolamento degli uffici e servizi.

Il ricorrente ha dedotto la nullità per violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 57 del 2015 dello stesso TAR, resa fra le stesse parti, e in via subordinata l’annullamento del provvedimento. Il Comune si è costituito eccependo, tra l’altro, la carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha scrutinato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, ritenendola fondata. Ha richiamato il principio per cui l’interesse a ricorrere deve consistere in un’utilità pratica, diretta e immediata, non essendo sufficiente il mero riferimento alla generica pretesa al rispetto di norme svincolate dalla prospettazione di vizi incidenti sulla sfera giuridica del ricorrente (Cons. Stato Sez. III n. 1419 del 2025; Cons. Stato Sez. VI n. 343 del 2019; Cass. civ. Sez. V n. 11646 del 2017).

Secondo il Tribunale, il ricorrente non ha indicato con precisione quale utilità pratica avrebbe tratto dall’annullamento della delibera. Non è condivisibile la tesi secondo cui la positiva valutazione dell’interesse nel giudizio definito con la sentenza n. 57/2015 avrebbe cristallizzato l’interesse, dovendosi invece verificare la sua permanenza in relazione al sopravvenuto mutamento dei presupposti di fatto.

Il Collegio ha osservato che l’azione di ottemperanza è esposta all’incidenza di sopravvenienze di fatto e di diritto. Nel caso concreto, dalla sentenza n. 57/2015 emergeva che l’utilità perseguita consisteva nell’annullamento del provvedimento che aveva nominato un nuovo responsabile del macro-settore in luogo del ricorrente. È invece pacifico che quest’ultimo sia cessato dalle funzioni di Comandante prima dell’adozione della delibera impugnata, per naturale scadenza dell’atto di nomina non rinnovato. L’annullamento non potrebbe quindi fargli recuperare la qualifica apicale.

Il Tribunale ha poi respinto la tesi subordinata secondo cui l’interesse sussisterebbe per la mera incidenza della delibera sull’organizzazione del servizio. Il giudizio amministrativo è caratterizzato da giurisdizione soggettiva, salvo i casi eccezionali di giurisdizione oggettiva (art. 130, comma 1, lett. a) e b) c.p.a.; art. 70 T.U.E.L.; d.l. n. 198/2009), sicché il ricorrente deve vantare un interesse personale e distinto. Il corretto funzionamento dell’amministrazione non è interesse tutelabile dal singolo.

Il precedente richiamato dal ricorrente (TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 191/2011) è stato ritenuto non conferente, poiché in quel caso era contestato un pregiudizio specifico agli addetti al servizio. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con assorbimento delle altre eccezioni in rito e condanna del ricorrente alle spese, liquidate in € 2.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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