Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Campania n. 1886 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: il ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. A fronte di tale dichiarazione il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve limitarsi ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero, aveva fatto ingresso in Italia dopo aver ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato e il visto di ingresso. Aveva quindi chiesto alla Prefettura – UTG di Salerno la fissazione di un appuntamento per la conclusione della procedura di ingresso. L’amministrazione aveva dapprima fissato l’appuntamento, per poi annullarlo a causa di modifiche al sistema gestionale.
Con istanza dell’1.4.2025 il ricorrente aveva sollecitato la convocazione delle parti per chiudere il procedimento, ma l’amministrazione era rimasta inerte. Ha proposto ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la declaratoria dell’obbligo di provvedere con provvedimento espresso. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha depositato il provvedimento di revoca del nulla osta lavorativo. All’udienza camerale l’11.11.2025 il difensore del ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione resa dal ricorrente e ne trae le conseguenze processuali. Il thema decidendum non investe più il merito dell’azione, ma il presupposto stesso dell’interesse a una pronuncia di accertamento.
Il Tribunale richiama il principio, affermato dal Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 4033 del 2024, secondo cui nel processo amministrativo opera il principio dispositivo in senso ampio. Il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione.
Da tale premessa discende il limite dei poteri del giudice. Questi non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Può soltanto adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa dalla parte.
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse determina quindi la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. Il giudizio si chiude in rito, senza esame del merito e senza alcuna valutazione sulla legittimità del silenzio o della sopravvenuta revoca.
Le spese di lite sono compensate, in ragione dell’avvenuta definizione in rito del giudizio e dell’andamento dello stesso.
Nota della Redazione
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