Ottemperanza al giudicato sulla ricostruzione di carriera docenti (TAR Lazio n. 1547 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il ricorso proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è ammissibile quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, decreto legge n. 669/1996 prima della notifica del ricorso introduttivo. Accertato il mancato adempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al decidum entro il termine indicato, nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza e riserva l’applicazione della penalità di mora ai sensi del medesimo art. 114 cod. proc. amm. Sono dovuti gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza al soddisfo, ai sensi dell’art. 1282, primo comma, cod. civ.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al TAR Lazio l’esecuzione del giudicato costituito da una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il diritto alla ricostruzione integrale della carriera con pieno computo dei servizi non di ruolo svolti nelle istituzioni scolastiche statali, con condanna del Ministero all’adozione del nuovo decreto di ricostruzione e al pagamento delle differenze retributive non prescritte.
La sentenza era stata notificata in forma esecutiva all’amministrazione e munita di attestazione di passaggio in giudicato. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza dimostrare alcun adempimento. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza della condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza. Il ricorso risulta notificato in data 18.7.2025, mentre la notifica della decisione in forma esecutiva all’amministrazione è avvenuta in data 28.9.2024: al momento della notifica del ricorso era dunque decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 decreto legge n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003.
Il giudice ha poi accertato che la decisione di cui si chiede l’esecuzione è stata depositata ai sensi dell’art. 114, secondo comma, cod. proc. amm. e che, dall’attestazione apposta in calce in data 27.6.2025, risulta passata in giudicato. Non è emerso, all’opposto, che il Ministero abbia dato esecuzione al decidum.
Su queste basi il ricorso è stato accolto perché fondato. Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda in via sostitutiva entro sessanta giorni dalla scadenza del termine principale. La scelta esplicita di contenere ulteriori esborsi di denaro pubblico collega la nomina alla finalità di prevenire responsabilità per danno erariale.
Il Tribunale ha inoltre riservato l’applicazione della penalità di mora di cui all’art. 114 cod. proc. amm. per il caso di persistenza dell’inadempimento dopo la scadenza di entrambi i termini, e ha riconosciuto gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo, richiamando l’art. 1282, primo comma, cod. civ., oltre al rimborso delle spese vive successive. Le spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato, seguono la soccombenza dell’amministrazione e sono poste in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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