Esecuzione del giudicato e termine dilatorio nei confronti della P.A (TAR Lazio n. 1550 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione del giudicato nei confronti della Pubblica Amministrazione, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per la proposizione delle azioni esecutive deve ritenersi decorso quando la notifica del ricorso per ottemperanza sia successiva alla notifica del titolo esecutivo. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento e la formazione del giudicato, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al decisum entro un termine fissato. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nomina un commissario ad acta, riservando l’applicazione della penalità di mora di cui all’art. 114 c.p.a. Sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata, ai sensi dell’art. 1282, primo comma, c.c.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, con la quale l’Amministrazione era stata condannata al pagamento di somme di denaro. Il titolo esecutivo era stato notificato all’Amministrazione, ma nessun pagamento era intervenuto.
L’Amministrazione si è costituita con memoria di stile, senza contestare nel merito l’inadempimento. Alla camera di consiglio il difensore ha insistito nella domanda, evidenziando che alcun pagamento solutorio era nelle more intervenuto. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato anzitutto il profilo del termine dilatorio. Ha osservato che il ricorso è stato notificato in data successiva alla notifica del titolo esecutivo in forma esecutiva all’Amministrazione. Ne consegue che al momento della notifica del ricorso era già decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Il Collegio ha poi verificato la formazione del giudicato. La decisione di cui si chiede l’esecuzione risulta depositata ai sensi dell’art. 114, secondo comma, c.p.a. e, dall’attestazione apposta in calce, è passata in giudicato. Non risulta, invece, che l’Amministrazione abbia dato esecuzione al decisum.
Su queste premesse il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente, affinché provveda entro ulteriori sessanta giorni. La nomina è stata motivata anche dall’esigenza di contenere ulteriori esborsi di denaro pubblico che potrebbero generare responsabilità per danno erariale. È stata riservata l’applicazione della penalità di mora di cui all’art. 114 c.p.a. per il caso di persistenza dell’inadempimento.
Infine, il Tribunale ha riconosciuto gli ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo, in applicazione dell’art. 1282, primo comma, c.c., nonché il rimborso delle spese vive successive. Le spese di giudizio, liquidate in favore del difensore antistatario, seguono la soccombenza dell’Amministrazione statale.
Nota della Redazione
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