Il silenzio-inadempimento non è superato da una nota interlocutoria della polizia locale (TAR Campania n. 5032 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, sancito dall’art. 2 della legge n. 241/1990, sussiste anche quando l’istanza del privato richieda l’esercizio di poteri discrezionali di regolamentazione del traffico. Una comunicazione interlocutoria, che non rechi una determinazione conclusiva e motivata sulla domanda, non è idonea a evitare la configurazione del silenzio-inadempimento. L’Amministrazione non può esimersi dal provvedere neppure qualora dubiti della propria competenza o della natura pubblica del bene, dovendo in tal caso adottare un provvedimento espresso di rigetto o di declaratoria di irricevibilità o inammissibilità.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un fabbricato con autorimesse, segnalava una situazione di pericolo per la circolazione e la sicurezza dei pedoni, causata dalla sosta indiscriminata di veicoli e dalle operazioni di carico e scarico nella via interessata. Con istanza del 23 febbraio 2026, chiedeva al Comune l’adozione di un divieto di sosta e l’installazione di paletti dissuasori. Il Comando di Polizia Municipale riscontrava l’istanza con una nota interlocutoria, nella quale si dava atto delle criticità e si prospettava un futuro progetto di riqualificazione, sollevando dubbi sulla natura pubblica della strada. Non seguiva alcuna determinazione conclusiva, sicché la ricorrente adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la declaratoria di illegittimità del silenzio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha accolto il ricorso, richiamando il principio generale per cui l’art. 2 della legge n. 241/1990 impone alla Pubblica Amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso nel termine di legge, ove questo consegua obbligatoriamente a un’istanza del privato. L’inerzia, protratta oltre il termine, integra la fattispecie del silenzio-inadempimento, costituendo violazione dell’obbligo giuridico di provvedere. Nel caso di specie, l’istanza non era una mera sollecitazione generica, ma individuava una concreta situazione di criticità e richiedeva misure specifiche, rendendo necessario un pronunciamento espresso e motivato.
Il Collegio ha escluso che la nota del Comando di Polizia Municipale del febbraio 2026 potesse assolvere l’obbligo di provvedere. Tale nota, infatti, aveva natura meramente interlocutoria: non conteneva alcuna determinazione finale sulla domanda, né una valutazione definitiva sulla compatibilità dell’intervento richiesto, limitandosi a rimettere all’Ufficio tecnico ulteriori attività istruttorie. La giurisprudenza, sul punto, è costante nel ritenere che una comunicazione interlocutoria o ricognitiva non sia sufficiente a definire il procedimento, essendo necessaria una determinazione espressa e conclusiva. La nota non ha quindi eliminato la situazione di inerzia denunciata.
Con riferimento ai dubbi sulla natura pubblica della strada, il Tribunale ha precisato che l’obbligo di provvedere opera anche in caso di domanda che l’Amministrazione reputi infondata, irricevibile o inammissibile. In tali ipotesi, l’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990 consente l’adozione di un provvedimento in forma semplificata, ma non legittima l’inerzia. Qualora il Comune avesse ritenuto insussistente il proprio potere di intervento per la natura privata del bene, avrebbe dovuto dichiararlo espressamente, motivando la propria determinazione.
Infine, il richiamo a un futuro progetto PNRR di riqualificazione dell’area non è stato ritenuto idoneo a giustificare la mancata definizione del procedimento. Tale circostanza, infatti, non esonera l’Amministrazione dal valutare nelle more l’adozione di misure necessarie per la sicurezza della circolazione, né consente di sostituire alla determinazione conclusiva il rinvio a un intervento futuro e non specificato, ferma restando la sua discrezionalità nella scelta delle misure da adottare. Il ricorso è stato pertanto accolto, con l’ordine al Comune di concludere il procedimento entro trenta giorni e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
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Nota della Redazione
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