Certificazione positiva del terzo accordo stralcio dirigenti scolastici Bolzano (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 39 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La certificazione di compatibilità dei costi dei contratti collettivi del personale a ordinamento provinciale, ai sensi dell’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988, si articola su tre distinte valutazioni: l’attendibilità della quantificazione dei costi, la compatibilità finanziaria con gli strumenti di programmazione e di bilancio e la compatibilità economica degli incrementi retributivi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica. Il controllo non si estende alla intrinseca legittimità delle singole clausole negoziali, essendo rimessa alle parti contrattuali la responsabilità delle politiche contrattuali. La certificazione positiva presuppone la verifica della copertura finanziaria complessiva e la coerenza della spesa con il trend delle grandezze macroeconomiche. Il riscontro di una incongruenza nella stima degli oneri, non incidente sulla copertura, non impedisce la certificazione positiva, ma impone agli organi responsabili l’adozione delle consequenziali misure contabili.

Il Fatto

La Provincia autonoma di Bolzano ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con nota del Presidente del 12 dicembre 2024, la deliberazione della Giunta provinciale n. 1048 del 26 novembre 2024, recante autorizzazione alla sottoscrizione dell’ipotesi di contratto collettivo provinciale per i dirigenti scolastici e il personale ispettivo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, terzo accordo stralcio del triennio 2022-2024.

L’ipotesi contrattuale fa seguito al primo accordo stralcio sottoscritto il 28 febbraio 2023 e al secondo accordo stralcio sottoscritto il 7 settembre 2023. La Sezione ha richiesto chiarimenti ai Magistrati istruttori in ordine all’attendibilità dei costi, alla compatibilità finanziaria ed economica, acquisendo il riscontro degli Esperti designati dalla Provincia.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento. L’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988, introdotto dall’art. 1 del d.lgs. n. 113/2023, attribuisce alle Sezioni di controllo di Trento e Bolzano la certificazione che la quantificazione dei costi dei contratti collettivi provinciali sia compatibile con gli strumenti di programmazione e di bilancio, previa valutazione dell’attendibilità dei costi quantificati. Le Sezioni riunite, nella deliberazione 7/SSRRCO/CCN/22 del 4 maggio 2022, hanno precisato che la competenza riguarda l’attendibilità delle quantificazioni, la compatibilità finanziaria degli oneri e la compatibilità economica degli incrementi.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 89/2023, ha qualificato il procedimento come bifasico, con la preliminare valutazione dei costi strumentale alla verifica di conformità alle previsioni di bilancio. La giurisprudenza contabile, richiamata dalla Sezione, ha chiarito che il controllo prescinde dai profili di legittimità delle singole clausole e si limita ai riflessi economico-finanziari delle stesse.

Sul piano dell’attendibilità delle stime, la Sezione esamina la relazione illustrativa redatta dall’Agenzia provinciale per le relazioni sindacali, che quantifica i costi moltiplicando gli importi degli emolumenti una tantum per i 121 dirigenti scolastici in servizio al 1° settembre 2024. Gli oneri riflessi sono calcolati nella misura complessiva del 32,70 per cento. Emerge un disallineamento tra il costo complessivo indicato nella relazione, pari a euro 1.194.170,77, e l’importo di euro 1.176.557,90 risultante dalla moltiplicazione degli importi contrattuali per gli FTE. Gli Esperti hanno chiarito che gli FTE impegnati nei calcoli sono 125, con conseguente sovrastima del costo, destinata a confluire in economia. La Sezione prende atto dell’impegno a superare la riconosciuta incongruenza adottando i conseguenti atti contabili.

Sul piano della compatibilità finanziaria, l’art. 7 della l.p. n. 6/2015 prescrive l’indicazione annuale della spesa per la contrattazione e il divieto di assumere impegni superiori ai limiti stabiliti. L’art. 3, comma 1, della l.p. n. 8/2024 autorizza una spesa massima di 240.000.000,00 di euro per il 2024 e di 100.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il Collegio dei revisori ha rilasciato parere favorevole il 20 novembre 2024, attestando la compatibilità con i vincoli di bilancio. Il raffronto tra risorse stanziate e impieghi previsti evidenzia risorse residue ampiamente capienti.

Sul piano della compatibilità economica, la Sezione confronta la dinamica degli incrementi con gli indicatori macroeconomici nazionali e provinciali, rilevando una sostanziale coerenza della spesa con il trend delle principali grandezze. La Sezione richiama infine gli organi coinvolti alla massima scrupolosità nella stima ex ante degli oneri contrattuali e ribadisce la necessità di limitare a peculiari evenienze il ricorso a contratti stralcio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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