Il controllo pubblico nelle società a partecipazione pubblica non richiede patti parasociali (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 47 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di controllo pubblico nelle società a partecipazione pubblica si fonda su una presunzione semplice derivante dall’applicazione dell’art. 2359, primo comma, n. 1, cod. civ., quando una o più amministrazioni pubbliche dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Tale presunzione opera anche in caso di compagine pubblica frazionata, in quanto le amministrazioni socie sono accomunate come un unico centro d’interessi. La presunzione può essere superata solo dalla compagine minoritaria, fornendo prova contraria corroborata da una puntuale motivazione volta a verificare la non elusione del divieto di cui all’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016. L’assenza di patti parasociali o di vincoli statutari è irrilevante ai fini della configurabilità del controllo di diritto. Inoltre, la partecipazione pubblica è legittima solo se strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, integrando un vincolo di scopo che funge da parametro di legittimità dell’agere amministrativo.
Il Fatto
Il Comune di Carpi ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna le deliberazioni consiliari n. 102 del 23 dicembre 2024 e n. 105 del 22 dicembre 2025, con le quali ha approvato la ricognizione ordinaria delle proprie partecipazioni societarie al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016. Nell’ambito di tale ricognizione, l’ente ha qualificato come non soggette a controllo pubblico alcune società, tra cui Seta S.p.A., Coimepa Servizi S.r.l., Uni.Co.G.E. S.r.l. ed Entar S.r.l., pur in presenza di una compagine sociale a maggioranza o integralmente pubblica. La Sezione ha quindi verificato la correttezza di tali qualificazioni e la completezza e adeguatezza dei piani di razionalizzazione adottati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando la propria deliberazione n. 163/2025/PAR e la deliberazione n. 11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo, ha ribadito il carattere “sostanzialistico” della nozione di controllo pubblico. La detenzione della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria da parte di uno o più enti pubblici è sufficiente a integrare la fattispecie di cui all’art. 2359, primo comma, n. 1, cod. civ., a meno che non risulti provata un’influenza dominante del socio privato. Tale conclusione, secondo la Sezione, non è infirmata dalla giurisprudenza amministrativa che valorizza i comportamenti concludenti, atteso che l’accertamento del controllo pubblico nelle società a partecipazione maggioritaria pubblica prescinde dalla verifica di tali elementi.
La Sezione ha inoltre precisato che la presunzione di controllo opera anche quando la maggioranza del capitale è frazionata tra più amministrazioni pubbliche, poiché queste sono considerate come un unico centro di interessi operante unitariamente come “Pubblica amministrazione”. L’eventuale inerzia dei soci pubblici non fa venire meno il requisito del controllo, mentre un’eventuale esclusione dello stesso richiederebbe una espressa formalizzazione, ad esempio mediante patti parasociali, che renda palese l’impossibilità per le amministrazioni di agire in modo unitario.
Con specifico riferimento alle società partecipate dal Comune di Carpi, la Sezione ha accertato che le valutazioni dell’ente circa l’assenza di controllo pubblico per Seta S.p.A., Coimepa Servizi S.r.l., Uni.Co.G.E. S.r.l. ed Entar S.r.l. non risultano fondate. In particolare, per le ultime tre società, la compagine interamente pubblica impone di riconoscere la sussistenza del controllo, mentre per Seta S.p.A. la presenza di una maggioranza pubblica frazionata (50,51%) fa scattare la presunzione, superabile solo con una motivazione puntuale e non con un generico richiamo all’influenza del socio privato. La deliberazione evidenzia anche profili di criticità riguardanti i controlli interni dell’ente, gli adeguamenti statutari e la motivazione delle relazioni sul governo societario.
Nota della Redazione
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