Controllo sulla gestione: approvate le nuove Linee guida della Sezione centrale (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 69 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo sulla gestione di cui all’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994 si esercita verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni e la rispondenza dei risultati agli obiettivi di legge, secondo i parametri di efficienza, efficacia ed economicità. Esso si informa ai principi della programmazione, del contraddittorio, della collegialità e della leale collaborazione istituzionale. Il contraddittorio costituisce applicazione dei canoni di imparzialità, trasparenza, pubblicità e informazione e va rispettato in ogni fase del procedimento, da quella istruttoria a quella collegiale. La fase monocratica, affidata al magistrato assegnatario, si conclude con il deferimento della bozza di relazione al Presidente; la fase collegiale si svolge in adunanza pubblica e in camera di consiglio. Le Amministrazioni comunicano, entro sei mesi dal ricevimento della relazione, le misure consequenziali adottate.

Il Fatto

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha riunito in un unico documento i principi e le regole procedimentali che presiedono all’esercizio del controllo sulla gestione, aggiornando le Linee guida in vigore. L’intervento si è reso necessario per l’ampliamento delle competenze della Sezione, esteso dal legislatore anche agli interventi del PNRR e del PNC, settori caratterizzati da tempistiche più celeri e da modalità procedurali semplificate rispetto alle indagini ordinarie.

Le precedenti Linee guida, adottate con le deliberazioni n. 5/2011/G, n. 14/2016/G e n. 12/2018/G, risalivano a un assetto normativo anteriore. La Sezione ha quindi ritenuto di raccogliere in modo sistematico i metodi di lavoro sviluppati nei trent’anni successivi alla riforma dei controlli del 1994.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla configurazione costituzionale del controllo, richiamando l’art. 100, comma 2, Cost. e l’art. 3, commi 4 e 6, della legge n. 20/1994. Il controllo sulla gestione è indirizzato a verificare la rispondenza dei risultati agli obiettivi programmati e a stimolare i processi di autocorrezione, nell’ottica dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità.

Il documento distingue la conformità a legge dalla regolarità: la seconda presuppone la prima, ma esprime una valenza ulteriore, investendo la gestione nel suo insieme attraverso i parametri della sana gestione della cosa pubblica. Viene richiamato il principio del risultato, enucleato dall’art. 1 del codice dei contratti pubblici, quale attuazione del buon andamento di cui all’art. 97 Cost.

Sul piano procedimentale, le Linee guida articolano l’attività in cinque capitoli. La programmazione si fonda su documenti triennali e annuali, trasmessi alle Camere, con criteri selettivi che tengono conto della rilevanza economica, della complessità delle procedure e degli elementi sintomatici di criticità. Per le gestioni PNRR e PNC la selezione degli interventi considera i Target e le Milestone e le eventuali sfasature rilevate nel sistema informativo Regis.

Il contraddittorio è declinato come principio irrinunciabile, applicato nella fase istruttoria, nella discussione della bozza di relazione e nell’esame delle misure correttive. Nella fase monocratica il magistrato assegnatario predispone un piano di indagine con cronoprogramma, da trasmettere al Presidente entro trenta giorni dall’assegnazione. La fase collegiale si svolge in adunanza pubblica, con termine di almeno venti giorni per la convocazione, e si conclude con l’approvazione della relazione definitiva.

Il Capo V disciplina il seguito delle indagini. Le Amministrazioni comunicano le misure consequenziali entro sei mesi dal ricevimento della relazione; in caso di inadempienza il magistrato apre un’istruttoria e riferisce al Presidente. La Sezione adotta annualmente una deliberazione ricognitiva che pone a raffronto raccomandazioni e misure, verificandone l’idoneità a rimuovere le criticità rilevate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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