Certificazione positiva dei costi del contratto dirigenza sanitaria provinciale (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 37 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988, come introdotto dall’art. 1 del d.lgs. n. 113/2023, le Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e Bolzano certificano che la quantificazione dei costi dei contratti collettivi del personale a ordinamento regionale e provinciale sia compatibile con gli strumenti di programmazione e di bilancio, previa valutazione dell’attendibilità dei costi. Il controllo ha natura bifasica e non investe la legittimità delle singole clausole negoziali, essendo rimessa alle parti la responsabilità delle politiche contrattuali. La certificazione positiva presuppone la sussistenza di copertura finanziaria e la coerenza degli incrementi con il trend delle principali grandezze macroeconomiche, restando ferma la necessità di superare le incongruenze contabili relative a eccedenze tra mezzi stanziati e costi stimati.
Il Fatto
La Provincia autonoma di Bolzano ha trasmesso alla Sezione di controllo la deliberazione della Giunta provinciale n. 1073 del 26 novembre 2024, con cui è stata approvata l’ipotesi del terzo accordo 2019-2021 per il rinnovo del contratto collettivo provinciale dell’area della dirigenza sanitaria del servizio sanitario provinciale. L’ipotesi conclude il periodo contrattuale ed è composta da 20 articoli, che danno attuazione alle linee guida impartite dalla Giunta.
La trasmissione è avvenuta per ottenere la certificazione prevista dall’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988. I Magistrati istruttori hanno formulato richieste di chiarimenti su attendibilità dei costi, compatibilità finanziaria ed economica, con termine al 6 dicembre 2024. Gli Esperti designati hanno risposto con note del 5 e 10 dicembre 2024. Il Collegio ha quindi deliberato in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro del proprio controllo. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni riunite, ribadisce che l’esame prescinde dai profili di legittimità del provvedimento autorizzatorio e delle singole clausole, riguardando soltanto la corretta quantificazione degli oneri, la compatibilità finanziaria e quella economica. Sul punto richiama il carattere bifasico del procedimento, già evidenziato dalla Corte costituzionale n. 89/2023.
Sul piano dell’attendibilità dei costi, la Sezione esamina le tabelle trasmesse e i chiarimenti acquisiti. Rileva che alcune disposizioni non comportano oneri aggiuntivi, mentre per altre le stime si fondano sul personale in servizio al 31 dicembre 2023 o sugli importi corrisposti in precedenza. Rispetto alle indennità di nuova introduzione, il costo è stimato sulle posizioni occupate e sull’organico dei reparti di pronto soccorso.
La Corte si sofferma sull’aumento degli importi calcolati con i mezzi finanziari restanti. Pur rilevando la razionalità della metodologia, segnala l’incongruenza tra tali eccedenze e i costi stimati, invitando ad adottare i conseguenti atti contabili per superarla. Richiama inoltre gli organi coinvolti alla massima attenzione nelle stime ex ante.
Quanto alla compatibilità finanziaria, il Collegio confronta le risorse stanziate per la contrattazione provinciale con gli impieghi previsti dall’ipotesi. Richiama le disposizioni della legge provinciale di stabilità, come modificata, che autorizzano una spesa massima per ciascun esercizio del triennio. Il raffronto evidenzia risorse residue e la quantificazione degli oneri appare in linea con i mezzi previsti.
Sul piano della compatibilità economica, la Sezione confronta la dinamica retributiva con i principali aggregati di finanza pubblica, richiamando gli indici dei prezzi e il prodotto interno lordo. I dati trasmessi dagli Esperti mostrano incrementi della retribuzione media pro-capite contenuti e una sostanziale coerenza con il trend delle grandezze macroeconomiche locali. Il Collegio ribadisce infine la necessità del rispetto del principio di coincidenza tra vigenza giuridica ed economica e il contenimento del ricorso ai contratti stralcio.
Nota della Redazione
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