Estinzione del giudizio pensionistico non riassunto dopo sospensione impropria (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 195 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio pensionistico sospeso in attesa della pronuncia della Corte costituzionale su questione di legittimità costituzionale, e non riassunto nel termine fissato dal giudice con decorrenza dalla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale, deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 111 del Codice di giustizia contabile. La mancata riassunzione nel termine integra una causa di estinzione del processo, con spese compensate ai sensi del comma 8 della medesima norma. La declaratoria opera anche quando la sospensione sia stata disposta in via c.d. impropria, non essendo stata sollecitata dalle parti la rimessione formale della questione.
Il Fatto
I ricorrenti, funzionari e dirigenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, hanno agito davanti alla Corte dei conti per ottenere il riconoscimento del riscatto a titolo gratuito della durata legale del corso di laurea richiesto per l’immissione in servizio permanente effettivo, sia ai fini della carriera sia ai fini pensionistici. Nel ricorso era eccepita l’illegittimità costituzionale degli artt. 13 e 32 d.P.R. n. 1092/1973, in quanto riferiti esclusivamente al personale militare. Si è costituito l’INPS chiedendo il rigetto della domanda.
Con ordinanza n. 35/2022 il Giudice ha disposto la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione sollevata dalla Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per la Puglia, con ordinanza n. 1048/2021, fissando il termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale per la riassunzione. La Corte costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 270/2022. Nessuna delle parti ha riassunto la causa nel termine. È stata fissata d’ufficio udienza per la definizione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum riguarda esclusivamente la sorte del processo dopo la sospensione disposta in attesa della pronuncia di costituzionalità. Il giudice non esamina il merito delle pretese pensionistiche, ma si limita a rilevare che nessuna delle parti ha riassunto la causa nel termine fissato con l’ordinanza di sospensione.
Il Collegio richiama l’art. 111 del Codice di giustizia contabile, che disciplina la riassunzione del giudizio dopo la sospensione per la pronuncia della Corte costituzionale e prevede l’estinzione in caso di mancata riassunzione nel termine. La norma assume rilievo decisivo: la definizione del processo non richiede alcun accertamento sul rapporto sostanziale, ma discende automaticamente dal dato processuale della mancata riassunzione.
Nell’ordinanza n. 35/2022 il giudice aveva qualificato la sospensione come “impropria”, richiamando Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 28/2014 e Consiglio di Stato, Sez. IV, ord. n. 4765 del 17.11.2016: la sospensione impropria è ammessa dall’ordinamento e risponde a esigenze di economia processuale, sempre che le parti non abbiano sollecitato la rimessione formale della questione né prospettato l’esigenza di interloquire davanti alla Corte costituzionale.
Il percorso argomentativo conduce quindi
Segnalo una svista nel testo che avevo appena prodotto: nel CONTENUTO compare un tag spurio `
Nota della Redazione
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