Rito abbreviato contabile: estinzione del giudizio, spese a carico del convenuto (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 101 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La definizione del giudizio di responsabilità contabile con il rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. non integra una cessazione della materia del contendere, ma costituisce una modalità atipica di conclusione della lite, che presuppone la sopravvenienza di fatti idonei a far venir meno le ragioni di contrasto tra le parti e la necessità di una pronuncia di merito. Accertato il tempestivo e regolare versamento della somma determinata con decreto, il Collegio definisce il giudizio con sentenza e provvede sulle spese ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c.. Il richiamo alla disciplina generale di cui all’art. 31 c.g.c. impedisce la compensazione delle spese fuori dai casi di assoluta novità della questione, mutamento di giurisprudenza o definizione su questioni pregiudiziali o preliminari.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un dipendente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e all’immagine per complessivi € 6.220,40. Le condotte contestate consistevano nella falsa attestazione della presenza in servizio, mediante omissione della timbratura all’uscita del cartellino marcatempo e successive autocertificazioni di dati risultati falsi, per un tempo pari a 13 ore e 28 minuti.
Il convenuto, costituendosi, ha chiesto la definizione alternativa del giudizio con il rito abbreviato, offrendo € 2.000,00 oltre al già versato importo di € 220,40, pari al danno patrimoniale contestato. La Procura aveva reso parere favorevole e il decreto n. 8/2024 aveva accolto l’istanza, fissando termine per il versamento. All’udienza camerale del 20 novembre 2024 entrambe le parti hanno concluso per la definizione secondo il rito abbreviato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la funzione dell’art. 130 d.lgs. n. 174 del 2016, che ha introdotto, con finalità deflattiva della giurisdizione di responsabilità e per garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario, il rito abbreviato. Il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare nella comparsa di risposta richiesta di definizione alternativa mediante il pagamento di una somma non superiore al cinquanta per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.
Il giudice è chiamato ad accertare, in forza di una cognizione allo stato degli atti, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma proposta, tenuto conto della gravità della condotta e dell’entità del danno. Il Collegio ha ritenuto congrua la somma offerta, anche in considerazione dell’avvenuta integrale refusione del danno patrimoniale, che escludeva un’ipotesi di doloso arricchimento del danneggiante.
Preso atto del rituale deposito della documentazione attestante il tempestivo e regolare versamento, la Corte ha proceduto alla definizione alternativa del giudizio. Sul punto chiarisce che tale definizione non determina una cessazione della materia del contendere, rappresentando piuttosto una modalità atipica di conclusione della lite, richiamando l’orientamento della Sezione Veneto, n. 53/2017.
In tema di spese, il Collegio rileva che l’art. 130, comma 8, c.g.c. impone di provvedere sulle spese, con rinvio alla disciplina generale dell’art. 31 c.g.c., che non consente la compensazione fuori dai casi di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o definizione su questioni pregiudiziali o preliminari. Non ricorrono, nella specie, le ipotesi di estinzione per rinunzia agli atti o per inattività della parte diligente, rispettivamente disciplinate dagli artt. 110 e 111 c.g.c., né le gravi ed eccezionali ragioni individuate da Corte cost. n. 77/2018 in relazione all’art. 92, comma 2, c.p.c.. Ne deriva l’applicazione del principio degli artt. 31, comma 1, c.g.c. e 91 c.p.c., con condanna del convenuto alle spese, liquidate in € 96,00, e dichiarazione di estinzione del giudizio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 31 c.p.c. – Cause accessorie
- Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese