Revocazione inammissibile per decadenze e assenza di errore di fatto (Corte dei Conti Sez. I App. n. 91 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di revocazione davanti alla Corte dei conti, il termine decadenziale di trenta giorni per il deposito dell’atto di impugnazione notificato, previsto dall’art. 180, comma 1, c.g.c., si applica anche ai giudizi revocatori, avendo la novella introdotta dall’art. 6, comma 3, lett. b), del decreto-legge n. 44/2021 sostituito il riferimento ai soli giudizi di appello con la più ampia formula “atto di impugnazione”. Il relativo deposito tardivo è causa di inammissibilità. Sul piano sostanziale, il motivo di revocazione per errore di fatto ex art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c. non può risolversi nella critica dell’attività interpretativa e valutativa del giudice: l’errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, obiettivamente e immediatamente rilevabile dagli atti, e non è configurabile quando la questione abbia costituito punto controverso sul quale il giudice si sia già pronunciato.
Il Fatto
Un militare, transitato nei ruoli civili con contratto a tempo indeterminato, aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto al cumulo tra pensione privilegiata e trattamento stipendiale, con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio militare. La pronuncia veniva riformata in appello, con fissazione della decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ai sensi dell’art. 191, terzo comma, d.P.R. n. 1092/1973.
Il ricorrente proponeva quindi revocazione avverso la sentenza di gravame, deducendo un errore di fatto per avere il Collegio supposto l’inesistenza di un fatto positivamente stabilito, ossia la natura d’ufficio del procedimento di liquidazione del trattamento di privilegio. Il Ministero della Difesa eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità per violazione dei termini di decadenza e, nel merito, l’assenza dei motivi di revocazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’ammissibilità del ricorso. L’art. 203 c.g.c. disciplina il deposito del ricorso presso la Segreteria e la successiva notificazione alle controparti. Nella vicenda, il ricorso era stato depositato nel settembre 2023 senza contestuale istanza di fissazione udienza; solo dopo l’istanza del 2025 il Presidente fissava l’udienza e assegnava il termine per la notifica.
Il punto decisivo è l’applicazione dell’art. 180, comma 1, c.g.c., come modificato dall’art. 6, comma 3, lett. b), del decreto-legge n. 44/2021, convertito dalla legge n. 76/2021. La norma impone il deposito dell’atto di impugnazione notificato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione. La novella ha soppresso il riferimento ai soli giudizi di appello, estendendo così il termine anche ai giudizi revocatori.
Rileva la Corte che la notifica al Ministero era stata ritualmente eseguita, ma il deposito dell’atto notificato presso la Segreteria era intervenuto oltre il termine di trenta giorni. Il ricorrente è pertanto incorso nella decadenza contemplata dalla norma, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione.
Il Collegio esamina poi il motivo di revocazione, rilevandone l’inammissibilità anche nel merito. L’art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c. richiede un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, configurato come falsa percezione della realtà, obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare l’esistenza di un fatto inesistente o l’inesistenza di un fatto positivamente accertato, sempre che il fatto non abbia costituito punto controverso.
La Corte richiama il consolidato orientamento sul carattere decisivo, evidente e obiettivo dell’errore, che non può risolversi in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali né in una critica del ragionamento del giudice sul piano logico-giuridico. Nella specie, il lamentato errore non è riconducibile a una falsa percezione della realtà, ma alla dedotta errata interpretazione delle normative sulla decorrenza del trattamento. Inoltre, la questione aveva costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione e di puntuale pronuncia, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile per plurimi motivi. Le spese di difesa sono compensate, trattandosi di pronuncia in rito.
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Nota della Redazione
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