Parere positivo sul controllo degli oneri di motivazione in house providing (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 6 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di controllo ex art. 5, comma 3, TUSP, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, la Corte dei conti verifica che l’atto deliberativo di acquisizione di partecipazioni societarie contenga una motivazione analitica in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, alle ragioni e finalità della scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e all’assenza di contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. L’onere motivazionale non è assolto con mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche, ma può reputarsi compiuto anche quando la motivazione sia sintetica, purché idonea a disvelare l’iter logico e procedimentale di inquadramento della fattispecie nell’ipotesi astratta considerata dalla legge. La convenienza economica della scelta gestionale richiede il confronto tra autoproduzione ed esternalizzazione, con comparazione dei costi e dei benefici delle soluzioni possibili.

Il Fatto

Il comune di Urago d’Oglio ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia la deliberazione consiliare n. 26 del 19 novembre 2024, con cui ha approvato l’affidamento in house providing del servizio integrato di igiene ambientale alla società Servizi Comunali S.p.A. per dieci anni, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034, e l’acquisto di due azioni della medesima società.

L’atto è stato inviato ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, per la verifica del soddisfacimento degli oneri di motivazione analitica. Il servizio era in precedenza svolto da altro gestore, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, fino al 31 dicembre 2024, rendendo necessaria l’individuazione di un nuovo modello gestorio.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricorda che il comma 3 dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla legge n. 118/2022, delinea una peculiare attività di controllo, con tempi, parametri ed esiti predeterminati, avente ad oggetto l’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e indirizzata alla motivazione del provvedimento. I parametri impongono, per alcuni profili, una verifica di conformità a legge; per altri, una verifica di conformità in termini di sana gestione finanziaria.

Sul vincolo tipologico e finalistico, la Corte osserva che la società per azioni rientra tra i tipi societari ammessi dalla legge e che la gestione dei rifiuti urbani costituisce servizio di interesse economico generale. La fattispecie rientra quindi tra le finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, giusta l’art. 4, comma 1, lett. a), TUSP. Tali profili sono espressamente enunciati nella delibera.

In tema di sostenibilità finanziaria, la Sezione richiama la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/2022/QMIG, che ne distingue l’accezione oggettiva, concernente le caratteristiche dell’operazione societaria, da quella soggettiva, relativa agli effetti sulla situazione finanziaria dell’ente. Sotto il primo profilo, la delibera risulta supportata da un piano economico e finanziario asseverato, con dati di bilancio e indici del periodo 2017-2023. Sotto il secondo, l’esborso è di limitato importo.

Quanto alla convenienza economica, la Corte richiama la deliberazione n. 161/2022/PAR della medesima Sezione, secondo cui essa deve rappresentare le ragioni della scelta del modello societario e della modalità di erogazione del servizio. Nel caso esaminato, la relazione illustrativa opera un confronto tra esternalizzazione, società mista e gestione in house mediante analisi S.W.O.T., con risparmi annui quantificati rispetto al costo consuntivo e a quello preventivo.

Sul piano dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità, la Sezione rileva che l’istruttoria documenta caratteristiche qualitative e di costo migliorative rispetto ai dati medi di riferimento, nonché carenze di mercato quanto al numero di potenziali concorrenti. Quanto alla disciplina europea, la relazione dà conto dell’assenza di elementi riconducibili ad aiuti di Stato, richiamando i criteri elaborati dalla giurisprudenza euro-unitaria. È infine dimostrato l’adempimento dell’obbligo di consultazione pubblica previsto dall’art. 5, comma 2, TUSP. La Corte rende pertanto parere positivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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