Conto economale parzialmente irregolare senza addebito all’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 136 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto le irregolarità di natura essenzialmente formale non giustificano l’addebito a carico dell’agente contabile. La mancata osservanza del principio di alterità tra controllore e controllato resta superata quando la parifica del conto sia stata effettuata dall’organo di vertice dell’Ente con autonoma valutazione della gestione. La questione relativa al principio di rotazione degli incarichi esula dal sindacato del giudice contabile, chiamato a valutare l’intrinseca regolarità del conto. Le spese economali non riconducibili a quelle tipiche possono essere assimilate a quelle di rappresentanza quando siano sostenute nell’esclusivo interesse dell’Ente e dirette a promuoverne l’immagine all’esterno.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso per l’esercizio finanziario 2018 dall’economo di un Parco interregionale. Il magistrato istruttore, nella propria relazione, ha segnalato una serie di criticità: l’attestazione di regolarità tecnica apposta sul conto dal medesimo agente contabile, che nell’Ente svolgeva anche le funzioni di responsabile del servizio finanziario; la mancata rotazione nell’incarico di economo, mantenuto dal 2001; la dubbia legittimità di due spese, di € 108,50 e € 25,26, relative a consumazioni presso un bar ristorante e all’acquisto di bevande e generi alimentari in occasione di eventi dell’Ente.

La difesa dell’agente contabile ha sostenuto l’insussistenza di responsabilità, richiamando la tempestiva trasmissione del conto all’Amministrazione, la parifica effettuata dal Consiglio Direttivo dell’Ente e la condizione di grave carenza di personale, che rendeva inesigibile la rotazione. Il Pubblico Ministero ha chiesto la dichiarazione di parziale irregolarità del conto per la non pertinenza di alcune spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la censura relativa al difetto di alterità tra controllore e controllato. Rileva che l’attestazione di regolarità tecnica era stata rilasciata dal medesimo agente contabile, ma ritiene la censura sostanzialmente superata, poiché la parificazione è stata effettuata con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente, da cui si desume un’autonoma valutazione della gestione economale.

Quanto alla mancata rotazione nell’incarico, il Collegio afferma che, fermo restando in linea generale l’obbligo previsto dalla legge n. 190/2012, la questione esula dal sindacato della Corte, chiamata a valutare l’intrinseca regolarità del conto giudiziale. Osserva inoltre che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Ente dava espressamente atto dell’impossibilità di prevedere un sistema di rotazione, in ragione delle ridotte dimensioni dell’Ente e della carenza di figure specialistiche, senza arrecare pregiudizio all’efficienza.

Sul merito delle spese, il Collegio richiama la giurisprudenza contabile secondo cui le spese economali costituiscono una deroga all’ordinaria programmazione degli acquisti e debbono occupare uno spazio residuale e minimale, trovando giustificazione in esigenze impreviste e indifferibili. Esse sono ammissibili solo ove caratterizzate da modico valore, urgenza e congruità rispetto alle finalità istituzionali, oltre che previste nel regolamento di contabilità o di economato, suscettibile di disapplicazione se difforme dai principi normativi e giurisprudenziali.

Nel caso concreto, le spese segnalate non sono riconducibili alle spese economali tipiche, trattandosi di acquisti programmabili e non previsti dai regolamenti dell’Ente. Il Collegio ritiene tuttavia che esse siano assimilabili alle spese di rappresentanza, in quanto sostenute nell’esclusivo interesse dell’Ente e al fine di promuoverne l’immagine all’esterno, in occasione della presentazione del calendario degli eventi e di una gara podistica volta a far conoscere le bellezze ambientali del Parco.

Il Collegio conclude che le irregolarità segnalate rimangono circoscritte in un ambito essenzialmente formale, con conseguente insussistenza di addebiti a carico dell’economo. La dichiarazione di parziale irregolarità formale del conto non comporta alcun addebito. Le spese processuali sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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