Indebito pensionistico non ripetibile dagli eredi in assenza di dolo del pensionato (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 137 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni erogate dalla Gestione Pubblica dell’INPS, l’art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973 deroga al generale principio di ripetibilità dell’indebito di cui all’art. 2033 cod. civ., escludendo il recupero delle rate risultate non dovute in seguito a revoca o modifica del provvedimento, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte per accertamento di fatto doloso dell’interessato. L’art. 1, comma 263, della legge n. 662/1996, nel testo sostituito dall’art. 38, comma 1, della legge n. 448/1998, dispone che il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo. Tale disposizione è di immediata applicazione a tutte le fattispecie di recupero di indebito nei confronti degli eredi e opera, indipendentemente dalla data di percezione o di adozione del provvedimento di recupero, per tutte le azioni intraprese successivamente al 1° gennaio 1996.
Il Fatto
Il ricorrente, erede di una pensionata deceduta nell’ottobre 2019, ha impugnato la nota con cui la Sede INPS di L’Aquila gli ha richiesto la restituzione di € 9.268,81 a titolo di indebito pensionistico, quale residuo di una somma complessiva di € 14.136,89, parzialmente già recuperata mediante trattenute del 20 per cento operate sulla pensione di reversibilità della de cuius dal luglio 2014 fino al decesso.
L’indebito traeva origine dall’erronea applicazione dell’indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità per il periodo 2012-2014. Il ricorrente ha eccepito la prescrizione dell’azione di recupero e ha invocato l’irripetibilità della somma, chiedendo in subordine la riduzione proporzionale alla quota ereditaria. L’INPS ha resistito sostenendo la natura di debito ereditario e l’irrilevanza dell’assenza di dolo in capo all’accipiens.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha anzitutto respinto l’eccezione di prescrizione, rilevando che la somma residua è stata richiesta all’erede con il provvedimento impugnato e che, dunque, non era maturato alcun termine prescrizionale: l’azione di recupero risulta tempestiva.
Nel merito, il ricorso è stato accolto. La Corte ha ricostruito il quadro normativo muovendo dall’art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973, che introduce una deroga al principio generale di ripetibilità, e dall’art. 1, comma 263, della legge n. 662/1996, che esclude il recupero dagli eredi del pensionato salvo che si accerti il dolo di quest’ultimo.
Il Giudice ha aderito all’interpretazione della giurisprudenza contabile richiamata (Terza Sezione centrale n. 102 del 2019; Prima Sezione centrale d’appello n. 424 del 2012; Seconda Sezione centrale d’appello n. 736 del 2016; Terza Sezione centrale d’appello n. 495 del 2017), secondo cui la norma è di immediata applicazione a tutte le fattispecie di recupero nei confronti degli eredi. Essa non è legata a un particolare contesto temporale e opera per tutte le azioni intraprese dopo il 1° gennaio 1996, con la sola eccezione della fattispecie regolata dalla sentenza n. 18/2017/QM delle Sezioni Riunite.
Poiché l’Istituto previdenziale non ha formulato censure in ordine alla sussistenza di un comportamento doloso della pensionata percipiente, il Giudice ne ha preso atto ai fini delle richiamate disposizioni. Ha quindi dichiarato irripetibile l’indebito di € 9.268,81 e ha condannato l’INPS alla rifusione dei compensi di lite, liquidati in € 300,00 oltre spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A.
Nota della Redazione
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