Giudizio di ottemperanza pensionistico e cessazione della materia per soddisfacimento integrale (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 100 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza in materia pensionistica, disciplinato dagli artt. 217 e 218 c.g.c., la cessazione della materia del contendere presuppone il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio per essere stata la pretesa dell’istante integralmente soddisfatta dopo l’avvio della lite. Ai fini della pronuncia occorre la reciproca dichiarazione delle parti in ordine al mutamento della situazione di fatto e la sottoposizione di conclusioni conformi. Il principio di soccombenza virtuale, letto alla luce del criterio di causalità, impone la condanna dell’Ente al pagamento delle spese processuali quando l’Ente, pur a fronte di un giudicato, abbia dato esecuzione solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 217 e 218 c.g.c. per ottenere l’esatta ottemperanza di una precedente sentenza della medesima Sezione regionale. Ha chiesto il riconoscimento degli assegni accessori di pensione con decorrenza dal 1° giugno 2020, la rettifica della delibera di pensione e la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale per l’accertamento di un eventuale danno erariale.

Costituendosi, l’Ente previdenziale ha dedotto di aver riliquidato gli assegni con la stessa decorrenza, corrispondendo gli arretrati con la rata di pensione del novembre 2024, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente ha aderito all’eccezione, insistendo sulla condanna dell’Ente alle spese processuali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha inquadrato il ricorso nel genus dei giudizi di ottemperanza, presenti anche nel processo amministrativo (art. 112 d.lgs. n. 104/2010) e tributario (art. 70 d.lgs. n. 546/1992). Ha richiamato l’art. 217 c.g.c., che devolve la domanda al giudice che ha emesso la sentenza da eseguire, e l’art. 218 c.g.c., che richiede la previa diffida, la notifica alla pubblica amministrazione e alle altre parti e il deposito della sentenza in copia autentica con l’eventuale prova del passaggio in giudicato.

Il giudice ha quindi scrutinato l’eccezione di cessazione della materia del contendere, ritenendola fondata. Ha richiamato il canone di effettività della tutela e l’art. 114 c.p.a., che consente all’ordine di ottemperanza di affiancare la designazione di un commissario ad acta e la fissazione di una somma di denaro (astreinte) per violazioni o ritardi.

La cessazione presuppone un sopraggiunto difetto di interesse, per avere l’istante conseguito l’integrale soddisfacimento delle proprie ragioni in un momento successivo all’avvio del giudizio. Nel caso di specie, l’Ente ha provveduto alla riliquidazione con decorrenza 1.6.2020 e al pagamento degli arretrati, circostanza suffragata dal cedolino e non contestata dal ricorrente, che ha esteso l’istanza di cessazione alla totalità delle domande.

Il Collegio ha richiamato l’indirizzo secondo cui occorre la reciproca dichiarazione delle parti sul sopravvenuto mutamento della situazione di fatto e conclusioni conformi (Cass. civ., Sez. II, n. 21757 del 2021). Ha poi applicato il principio di soccombenza virtuale: nonostante il giudicato, l’Ente non ha dato immediata esecuzione, rendendo necessaria l’instaurazione del giudizio. In ragione del principio di causalità (Cass. civ., Sez. I, n. 21823 del 2021), ha condannato l’Ente alle spese processuali.

Il giudice ha inoltre disposto, in analogica applicazione dell’art. 2, comma 8, l. n. 241/1990, la trasmissione del dictum alla Procura contabile per quanto di eventuale competenza. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato l’Ente al rimborso del compenso difensivo, liquidato in € 1.700,00, oltre al rimborso forfettario del 15%.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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